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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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massimo di indennità giornaliere (400 invece di 520 indennità giornaliere) e non il diritto all’indennità di disoccupazione in sé e per sé. L’assicurazione contro la disoccupazione continua ad essere tenuta, conformemente all’articolo 70 capoverso 2 lettera b LPGA, a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata.

Modifica del capoverso 5

Stralcio dell’articolo 27 capoverso 5 LADI.

Motivazione relativa al capoverso 5

I risultati prodotti dal capoverso 5 sono insoddisfacenti. Questa disposizione, introdotta con la revisione della LADI del 2003, prevede che i Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata possono chiedere un aumento di 120 indennità giornaliere al massimo a condizione di partecipare alle spese nella misura del 20%. In seguito all’introduzione di questa "disposizione potestativa", alcuni Cantoni (ZH, VS, TI), pur adempiendo tutti i presupposti, non hanno mai fatto valere il loro diritto, mentre altri [BE (Moutier), GE, NE (MS 103), VD] hanno fatto ricorso a questo articolo, in alcuni casi anche più volte. Questa situazione e il fatto che il luogo di domicilio sia determinante per poter beneficiare della misura sono fonte di disparità di trattamento tra gli assicurati. Ad esempio, in caso di chiusura di un’impresa, i diritti degli assicurati variano a seconda del luogo di domicilio. La disparità di trattamento che ne deriva non può essere risolta considerando determinante il luogo dell’ultimo impiego invece del luogo di domicilio. Anche in tal caso risulterebbe una disparità tra disoccupati della stessa regione.

Questa soluzione potrebbe inoltre comportare incentivi negativi: dovendo coprire soltanto il 20% delle spese legate all’aumento del numero massimo di indennità, il Cantone risparmia sui costi in quanto durante questo periodo spende di meno per l’assistenza sociale; dal canto loro, gli assicurati sono meno sollecitati a ritrovare un impiego.

Occorre tra l’altro considerare che è difficile definire “una regione rilevante del Cantone”. Attualmente ci si basa sulle regioni MS (mobilità spaziale). Questa ripartizione per regione economica comporta degli inconvenienti in quanto una regione MS può estendersi su due Cantoni (ad esempio la regione 103, che comprende una parte del Canton Berna e una parte del Canton Neuchâtel). Possono pertanto crearsi ulteriori disparità di trattamento tra gli assicurati se un Cantone, contrariamente all’altro, non presenta una domanda di prolungamento o non adempie le necessarie condizioni.

Oltre ai problemi menzionati, la procedura di approvazione del Consiglio federale è complessa e comporta oneri eccessivi per l’amministrazione. Un’altra difficoltà è costituita dalla registrazione degli assicurati e dalla loro informazione.

I rappresentanti dei lavoratori presso la commissione di esperti si sono opposti a questa proposta.

Conseguenze finanziarie relative al capoverso 5

Risparmi pari a 30 milioni di franchi4.

4 Tenendo conto delle disposizioni entrate in vigore il 1° luglio 2005, che permettono di limitare l’aumento a una determinata classe d’età. 17/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)