Progetto
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Variante allo stralcio del capoverso 5
Modifica
Precisazione del diritto all’indennità per i Cantoni. Aumento della partecipazione dei Cantoni alle spese dal 20 al 40%. Soppressione della concessione a una regione rilevante del Cantone.
Motivazione
Con questa variante si propone di limitare l’applicazione di questo articolo in maniera maggiore rispetto alla versione attuale ai periodi caratterizzati da un aumento della disoccupazione. Per motivi pratici occorre tuttavia rinunciare ad applicare questa disposizione a singole regioni di un Cantone.
In base alla nuova disposizione, il Consiglio federale dovrebbe poter aumentare di 120 unità il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettere a e b se vengono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
a. il tasso di disoccupazione deve essere in aumento a livello svizzero. Questa condizione è adempiuta se, durante un periodo di riferimento di sei mesi, il tasso di disoccupazione medio è superiore di 0,3 punti percentuali al valore registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. In tal modo si vuole impedire che i Cantoni possano chiedere l’applicazione di questa misura in periodi di buona congiuntura in cui il tasso di disoccupazione è costante o in calo. Si vogliono inoltre incoraggiare i Cantoni a impegnarsi attivamente a ridurre il tasso di disoccupazione e i disoccupati a diminuire la durata della disoccupazione.
b. Il Cantone interessato deve essere colpito da una disoccupazione elevata; ciò significa che il tasso di disoccupazione deve raggiungere, durante il periodo di riferimento, almeno il 5%.
c. Il Cantone deve partecipare alle spese nella misura del 40%.
Determinanti in materia sono le statistiche della SECO sul tasso di disoccupazione mensile in Svizzera e per Cantone.
La definizione del periodo di riferimento è ripresa dall’attuale articolo 41c capoverso 1 OADI.
Sopprimendo l’espressione “una regione rilevante del Cantone” si intende fornire maggiore chiarezza alla disposizione. Attualmente ci si basa sulle regioni MS (mobilità spaziale). Questa ripartizione per regione economica comporta degli inconvenienti in quanto una regione MS può estendersi su due Cantoni (ad esempio la regione 103, che comprende una parte del Canton Berna e una parte del Canton Neuchâtel). Possono pertanto crearsi ulteriori disparità di trattamento tra gli assicurati se un Cantone, contrariamente all’altro, non presenta una domanda di prolungamento o non adempie le necessarie condizioni.
Conseguenze finanziarie
Le conseguenze finanziarie non possono essere valutate poiché dipendono in particolare dal fatto che un Cantone che soddisfa tutte le condizioni presenti anche una domanda di prolungamento delle indennità.
18/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)