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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Per stabilire il tasso d’indennità e il numero di indennità giornaliere è ora determinante il grado di invalidità minimo del 40%, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato dall’AI o da un’altra assicurazione. Le persone che adempiono questo presupposto hanno diritto a un’indennità giornaliera più elevata e a un numero di indennità superiore, a prescindere dal tipo di assicurazione invalidità (LAI, LAM, LAINF, LPP).

Il prolungamento della durata di riscossione dell’indennità dipende, tra l’altro, dalla difficoltà a trovare un lavoro riscontrata dai beneficiari di una rendita di invalidità o da coloro che ne richiedono una.

L’uniformazione a un grado di invalidità minimo del 40% è giustificata se si considera che già attualmente la maggior parte delle persone interessate da queste disposizioni riscuotono una rendita AI ai sensi della LAI e hanno quindi un grado di invalidità di almeno il 40%. A ciò si aggiunge il fatto che la difficoltà a trovare un impiego menzionata in precedenza è minore se il grado di invalidità è inferiore al 40%.

Il passaggio "ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo” viene stralciato. Scopo della LAI e in particolare della 5a revisione dell’AI sono una registrazione più rapida degli assicurati - se possibile già prima che questi si ritrovino senza lavoro - un esame più rapido dei dossier e una procedura di decisione più celere riguardo ai provvedimenti di reintegrazione. Prioritari per ottenere un impiego sono i cosiddetti provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d progetto LAI). Non è quindi più necessario prolungare la durata di riscossione dell’indennità. Per di più, il fatto che una domanda di rendita di invalidità comporti un miglioramento delle prestazioni dell’AD può avere effetti indesiderati: la prospettiva di un numero di indennità giornaliere più elevato potrebbe infatti incitare le persone a presentare una richiesta di rendita di invalidità.

Inoltre, gli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione non possono verificare se una richiesta sia o meno priva di possibilità di successo. Lo stralcio di questa disposizione facilita pertanto considerevolmente il lavoro esecutivo.

Con la modifica proposta la regolamentazione viene uniformata nel modo seguente: a partire da un grado di invalidità del 40% tutti gli assicurati ricevono le stesse prestazioni dell’AD, a prescindere dall’istituto assicurativo:

Nuovo grado di

invalidità Numero di indennità

Tasso d’indennità determinante per giornaliere l’AD LAI dal 40% 80%520

LAINF dal 40% 80%520

LAM dal 40% 80%520

LPP dal 40% 80%520

Questa modifica permette di eliminare le differenze oggettivamente ingiustificate all’interno delle assicurazioni che coprono il rischio d’invalidità. Essa corrisponde inoltre alla dottrina (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, cifra marg. 347segg. in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV: Soziale Sicherheit, 2a edizione aggiornata e completata, Basilea 2007).

L’armonizzazione prevista all’articolo 22 capoverso 2 lettera c e all’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI riguarda unicamente l’importo dell’indennità (70% invece di 80%) e il numero

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