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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 28 capoverso 4 14.12.2007

Art. 28 cpv. 4

4 I disoccupati la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta e che percepiscono prestazioni di un’assicurazione d’indennità giornaliera dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all’intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla mezza indennitàa un’indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Modifica

Precisazione dell’articolo 28 capoverso 4 LADI.

Motivazione

Elaborando l’articolo 28 capoverso 4 LADI, il legislatore intendeva garantire il coordinamento con le altre assicurazioni sociali, in particolare l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 73 LAMal5 e art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati6; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n. 30 segg. ad art. 28).

Tuttavia, questo coordinamento non risulta in modo ottimale dal tenore attuale dell’articolo 28 capoverso 4 LADI né dalla relativa prassi, il che comporta problemi nell’esecuzione e disparità di trattamento obiettivamente infondate.

Se un assicurato percepisce, in virtù del diritto attuale, prestazioni di una delle suddette assicurazioni d’indennità giornaliera (assicurazione per perdita di guadagno), l’assicurazione contro la disoccupazione indennizza la capacità lavorativa rimanente che egli può (ancora) fornire sul mercato del lavoro. La somma delle indennità giornaliere dell’assicurazione per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione ammonta sempre al 100%. Questa regolamentazione dovrebbe essere mantenuta per le persone che ricevono prestazioni di un’assicurazione d’indennità giornaliera.

Per contro, se un assicurato presenta una capacità lavorativa temporaneamente ridotta per un periodo prolungato ma non riceve alcuna prestazione da un’assicurazione d’indennità giornaliera, la situazione risulta essere la seguente: con una capacità lavorativa del 50-74%, egli riceve soltanto un’indennità di disoccupazione del 50% mentre con una capacità lavorativa inferiore al 50% non ha più diritto all’ID. A partire da una capacità lavorativa del 75 %, l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera intera.

5 Art. 73 LAMal: Coordinamento con l’assicurazione contro la disoccupazione Ai disoccupati, in caso d’incapacità lavorativa (art. 6 cpv. 1 LPGA) superiore al 50 per cento, è pagata l’intera indennità giornaliera e, in caso d’incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d’assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d’incapacità lavorativa. 6 Art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati: Importo dell’indennità giornaliera Se l’incapacità lavorativa di un assicurato supera il 50 per cento, l’assicurazione contro gli infortuni versa l’intera prestazione; se supera il 25 per cento ma al massimo raggiunge il 50 per cento versa la metà della prestazione. Se l’incapacità lavorativa è inferiore o uguale al 25 per cento, non è versata alcuna indennità. 19/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)