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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 36 capoverso 1 14.12.2007

Art. 36 cpv. 1

1 Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale almeno 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio di annuncio più brevi. L’annuncio Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei tre mesi.

Modifica

Riduzione a tre mesi del termine per il rinnovo del preannuncio. Sostituzione di “annuncio” con “preannuncio” per uniformare la terminologia.

Motivazione

La prassi già in uso, secondo cui il lavoro ridotto è autorizzato per tre mesi al massimo, deve essere sancita nella legge.

I termini “avvertire, annuncio” di cui al capoverso 1 fanno riferimento al titolo, dove si parla di “preannuncio”. Sostituendo “annuncio” con “preannuncio” si vuole uniformare la terminologia in modo da apportare maggiore chiarezza al testo.

21/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)