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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Modifica del capoverso 1bis

Non è stata effettuata alcuna modifica materiale. Si tratta semplicemente della trasposizione nella legge dell’articolo 75a OADI.

Motivazione relativa al capoverso 1bis

I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono coperti in via eccezionale dall’II fintantoché l’assicurato lavorava in buona fede in quanto non poteva ragionevolmente sapere che era stato dichiarato il fallimento. L’II non copre invece mai i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento se si tratta di debiti della massa fallimentare (art. 211 cpv. 2 LEF).

L’assicurato è pure considerato in buona fede se il fallimento del suo datore di lavoro è stato dichiarato mentre era in vacanza. I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione del fallimento sono in questo caso coperti fino alla data di ritorno dalle vacanze.

L’II versata per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento non può tuttavia coprire, assieme ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, più di quattro mesi.

23/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)