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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 52 capoversi 1 e 1bis 14.12.2007

Art. 52 cpv. 1 e 1bis

1 L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimial massimo quattro mesi dello stesso rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti. L’indennità copre gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.

1bisL’indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L’indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Modifica del capoverso 1

L’indennità per insolvenza (II) non deve coprire, per lo stesso rapporto di lavoro, un periodo superiore a quattro mesi.

Motivazione relativa al capoverso 1

Come previsto finora, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi prima del verificarsi della fattispecie che genera il diritto all’II (dichiarazione di fallimento, domanda di pignoramento, mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro, moratoria concordataria, dilazione del fallimento; art. 51 cpv. 1 e 58 LADI).

Nell’articolo si precisa tuttavia che l’indennità copre i crediti salariali concernenti al massimo quattro mesi dello stesso rapporto di lavoro. In altri termini, per uno stesso rapporto di lavoro vengono coperti quattro mesi di salario al massimo, indipendentemente dal susseguirsi di vari eventi assicurativi, ossia di fattispecie che danno diritti all’indennità per insolvenza (ad es. moratoria concordataria seguita da una dichiarazione di fallimento). Se il lavoratore, ad esempio, ha già riscosso l’indennità per insolvenza per quattro mesi non potrà più far valere un nuovo diritto all’II nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro. Se però ha percepito l’II per una durata inferiore a quattro mesi, nel caso in cui si verifichi un nuovo evento assicurativo egli ne avrà ancora diritto per il lasso di tempo rimanente.

Fissando la durata massima del diritto all’indennità per insolvenza a quattro mesi per lo stesso rapporto di lavoro si intendono eliminare eventuali incentivi negativi evitando, ad esempio, che un datore di lavoro non sottoposto alla procedura di fallimento possa, con ripetute domande di pignoramento, generare di volta in volta un diritto all’indennità per insolvenza di quattro mesi. Questa situazione non offrirebbe alcuna protezione ai lavoratori ma andrebbe a beneficio del datore di lavoro che si libererebbe dall’onere dei salari a scapito dell’assicurazione contro la disoccupazione. In caso di insolvenza del datore di lavoro, lo scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione non è di coprire interamente la perdita di guadagno ma di garantirne una compensazione adeguata (art. 1a cpv. 1 lett. d LADI).

22/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)