Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 12 pagine
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franchi). Per assistere a un calo del debito bisognerà attendere la fine del 2008, sempre che il tasso di disoccupazione scenda sotto il 2,5%. Anche se nel 2009 la disoccupazione dovesse scendere ampiamente sotto la soglia del 2,5%, alla fine dell’anno il debito ammonterebbe ancora a 3,7 miliardi di franchi.
Le misure adottate a livello di entrate e di uscite devono permettere di allineare le finanze alla nuova stima congiunturale basata sul numero medio di 125 000 disoccupati. L’equilibrio a lungo termine del fondo dell’AD potrà essere garantito soltanto se verrà effettuata questa correzione.
Per la Confederazione e i Cantoni: la regolamentazione attuale in materia di finanziamento prevede che la Confederazione e i Cantoni assumano insieme il 50% delle spese del servizio pubblico di collocamento e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro concernenti un numero medio di 100 000 disoccupati. Dato che la presente revisione parziale si basa su una media di 125 000 disoccupati, tali spese sono destinate ad aumentare. Affinché la Confederazione e i Cantoni continuino a coprire il 50% dei costi, anche la loro partecipazione deve essere aumentata. La partecipazione relativa (Confederazione3/ Cantoni1/ ) rimane
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tuttavia invariata.
7. Conseguenze sul personale dell’assicurazione, della Confederazione e dei Cantoni
Le modifiche proposte non hanno alcuna incidenza sull’effettivo del personale dell’assicurazione, della Confederazione e dei Cantoni.
8. Conseguenze in materia di protezione dei dati
All’articolo 97a capoverso 1 lettera f numero 6 si prevede di introdurre una clausola secondo cui le autorità dell’AD sono tenute a comunicare alle autorità competenti in materia di stranieri, in singoli casi motivati, i dati e le informazioni necessarie. Questa disposizione è già prevista all’articolo 97 capoverso 2 della nuova legge sugli stranieri e deve ancora essere aggiunta nella LADI
Con l’articolo 96c capoverso 2bisLADI e l’articolo 35 capoverso 1 e 3bisLC (sotto il titolo “Modifica del diritto vigente“) vengono integrate nella legge disposizioni che finora erano sancite soltanto a livello di ordinanza.
9. Conseguenze a livello informatico
Le modifiche previste nell’ambito della revisione implicano notevoli adeguamenti nei sistemi informatici dell’AD, in particolare nel sistema di pagamento delle casse di disoccupazione. Il tempo necessario per la specificazione, la programmazione, i test e l’introduzione dipende dalle disposizioni definitive e dalle disposizioni transitorie. Le fasi che vanno dalla specificazione all’introduzione richiederanno all’incirca 6 mesi di tempo.
11/12 Revisione LADI (422.0/2005/03340)