Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 12 pagine

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c) Ammortamento del debito

I risparmi proposti e il rialzo dell’aliquota di contribuzione permetterebbero di raggiungere l’equilibrio dei conti in seguito all’aumento del numero medio di disoccupati a 125 000 persone. Queste misure, da sole, non bastano però ad ammortizzare il debito dell’AD.

Per ridurre il debito proponiamo quindi di alzare provvisoriamente l’aliquota di contribuzione dal 2,2 al 2,4%. Allo stesso tempo si prevede di riscuotere un cosiddetto contributo di solidarietà dell’1% sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo (attualmente 106 800 e 267 000 franchi). In tal modo il debito rimanente, che all’entrata in vigore della revisione parziale della legge dovrebbe ammontare a 4,5 miliardi di franchi, potrebbe essere ammortizzato entro 6-8 anni (purché il numero di disoccupati corrisponda al nuovo valore medio).

Al momento della concezione del sistema di finanziamento dell’AD si è previsto che, in periodi di crisi, la Confederazione conceda mutui all’AD a condizioni di mercato (art. 90b LADI) e che questi non siano più imputati al piano finanziario della Confederazione poiché devono essere rimborsati6. Questi mutui della Confederazione, concessi a lungo termine, sono consentiti al di fuori del freno all’indebitamento soltanto se si può prevedere che saranno recuperati nella successiva fase di ripresa congiunturale. Se non fosse prevista alcuna misura in tal senso, si creerebbe un conflitto con il principio del freno all’indebitamento sancito all’articolo 126 della Costituzione.

L’aumento temporaneo dello 0,2% che porterebbe l’aliquota di contribuzione al 2,4% e l’introduzione del contributo di solidarietà dell’1% dovranno essere mantenuti finché il fondo di compensazione non avrà costituito una propria riserva di 1 miliardo di franchi.

d) Clausola di flessibilità

La commissione di esperti propone inoltre di conferire al Consiglio federale, a determinate condizioni, la possibilità di alzare l’aliquota di contribuzione prima che il livello d’indebitamento raggiunga il 2,5% della somma dei salari soggetti a contribuzione, purché tale aumento risulti opportuno dal punto di vista della politica congiunturale. Viceversa, il Consiglio federale dev’essere autorizzato a rinviare l’aumento di due anni al massimo se ciò è necessario per motivi di politica congiunturale.

6 Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, p. 1974 (http://www.admin.ch/ch/i/ff/2001/1967.pdf) 7/12 Revisione LADI (422.0/2005/03340)