Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 12 pagine
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soggiorno all’estero: il loro periodo di attesa è infatti prolungato a 260 giorni. La durata massima del diritto all’indennità rimane di 260 giorni. Questa misura consentirebbe di risparmiare circa 90 milioni di franchi all’anno5.
• L’AD non dovrebbe più sostenere i costi della partecipazione di persone non assicurate a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questi costi dovrebbero essere assunti dall’istituzione che assegna alla persona il provvedimento in questione. I risparmi così realizzati ammonterebbero a 14 milioni di franchi all’anno.
• L’importo massimo fissato per il finanziamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dovrebbe essere ridotto da 3 500 a 3 000 franchi all’anno e per persona in cerca d’impiego. Ciò consentirebbe di realizzare un risparmio annuo di 60 milioni di franchi.
• Soppressione dell’aumento del numero di indennità giornaliere per le regioni particolarmente colpite dalla disoccupazione: secondo l’articolo 27 capoverso 5 LADI, attualmente il Consiglio federale può, in un Cantone colpito da una disoccupazione elevata e su richiesta dello stesso, aumentare di 120 unità al massimo le 400 indennità giornaliere di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera a LADI, se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20%; tale aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Questa misura può anche essere accordata soltanto per una regione rilevante di un Cantone o per una determinata classe d’età. L’eliminazione di questa clausola permetterebbe di risparmiare 30 milioni di franchi. Una variante potrebbe essere quella di limitare l’applicazione di questo articolo in maniera maggiore rispetto alla versione attuale ai periodi caratterizzati da un aumento della disoccupazione. Per motivi pratici, tuttavia, la possibilità di applicare questa clausola soltanto a determinate regioni di un Cantone dev’essere esclusa.
• Per quanto attiene all’assoggettamento delle casse di disoccupazione all’imposta sul valore aggiunto, la commissione di esperti ha proposto che siano trattate come le casse di compensazione AVS, ovvero che ne siano esentate. In tal caso i risparmi ammonterebbero a 4 milioni di franchi.
Le misure proposte permetterebbero di risparmiare 481 milioni di franchi all’anno.
b) Aumento dell’aliquota di contribuzione
Basandosi sul nuovo numero medio di 125 000 disoccupati e sul fatto che le misure menzionate al punto a) consentirebbero di realizzare risparmi per un ammontare di 481 milioni di franchi, l’aliquota di contribuzione ordinaria dovrebbe essere aumentata dall’attuale 2% al 2,2% affinché l’assicurazione contro la disoccupazione possa equilibrare i propri conti. Questo rialzo consentirebbe all’assicurazione di incrementare le proprie entrate di 460 milioni di franchi. Inoltre, la partecipazione della Confederazione e quella dei Cantoni dovrebbero essere parallelamente adeguate alla modifica del numero di riferimento dei disoccupati affinché la Confederazione e i Cantoni continuino a sostenere la metà delle spese degli uffici di collocamento pubblico e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si potrebbero così economizzare altri 26 milioni di franchi. Complessivamente ne deriverebbero 486 milioni di franchi di entrate supplementari. Ciò consentirebbe di trovare il giusto equilibrio tra entrate supplementari (486 mio.) e risparmi (481 mio.) auspicato dal Consiglio federale per il progetto posto in consultazione.
5 Rispetto al rapporto degli esperti, si è rinunciato a prolungare il periodo di attesa anche per le persone che devono far fronte a un evento imprevisto (ad es. malattia, infortunio, separazione o divorzio, soppressione di una rendita AI). Per questo motivo potranno essere risparmiati soltanto 90 milioni di franchi invece di 115 milioni. 6/12 Revisione LADI (422.0/2005/03340)