Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 12 pagine

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Revisione parziale della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI], RS 837.0) del 25 giugno 1982

Rapporto esplicativo

1. Motivo della revisione parziale

Nonostante la situazione congiunturale favorevole e il calo della disoccupazione, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) continua a essere deficitaria. Registrando un tasso di disoccupazione medio del 3,3%, l’esercizio 2006 si è chiuso con un deficit di oltre 1 miliardo di franchi. Per il 2007, anche ipotizzando un tasso di disoccupazione medio del 2,7%, il deficit ammonterebbe ancora a 0,18 miliardi di franchi. A fine 2007 il debito dovrebbe raggiungere i 5,0 miliardi di franchi.

Per assistere a un calo del debito bisognerà attendere la fine del 2008, sempre che il tasso di disoccupazione scenda sotto il 2,5%. Anche se nel 2009 la disoccupazione dovesse scendere ampiamente sotto la soglia del 2,5%, alla fine dell’anno il debito ammonterebbe ancora a 3,7 miliardi di franchi. Senza una revisione, l’AD non riuscirà a ridurre il debito prima di entrare in una nuova fase recessiva. In caso di recessione il livello massimo d’indebitamento stabilito all’articolo 90c capoverso 1 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)1 verrebbe rapidamente superato. Ci si troverebbe allora a dover prendere provvedimenti in una situazione economica molto meno favorevole, con il rischio di accelerare la recessione.

1 Secondo l’articolo 90c capoverso 1 LADI, il Consiglio federale deve presentare, entro un anno, una revisione della legge se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (fondo dell’AD) raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione ordinaria fissata nell’articolo 3 capoverso 2 LADI dello 0,5 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato in modo da contenere l’indebitamento entro limiti accettabili fino all’entrata in vigore della revisione di legge. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l’1 per cento. 2/12 Revisione LADI (422.0/2005/03340)