Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 12 pagine

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la disoccupazione, rimangono per troppo tempo fuori dal mondo del lavoro. In futuro i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dall’ente pubblico non dovrebbero ad esempio più permettere di aprire un nuovo diritto alle prestazioni dell’AD. A volte i Cantoni e i Comuni iscrivono persone che hanno esaurito il diritto alle prestazioni a programmi di 12 mesi per consentire loro di acquisire un nuovo diritto all’AD. In seguito a una simile politica, ogni anno un migliaio di persone possono prolungare il diritto all’indennità di disoccupazione senza avere prospettive concrete di integrarsi nel mercato del lavoro. Anche il guadagno intermedio ha ripercussioni negative: nel calcolo del guadagno assicurato in un termine quadro successivo si tiene infatti conto, oltre che del guadagno intermedio effettivamente conseguito, anche delle indennità compensative versate dall’assicurazione. Alcuni assicurati riescono in tal modo a conservare per vari anni un guadagno assicurato relativamente elevato nonostante un tasso di occupazione molto basso, e questo senza un impegno serio da parte loro per reinserirsi completamente nel mercato del lavoro.

• Secondo, evitare che altre autorità diverse dall’AD possano generare un diritto

alle prestazioni a spese di quest’ultima. In base alle disposizioni legali attualmente in vigore, anche persone che sono in realtà seguite dall’assistenza sociale, dall’assicurazione invalidità o, a volte, dalle autorità in materia di asilo, possono ad esempio beneficiare di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a spese dell’AD. Questo sistema permette sicuramente di evitare l’istituzione di diverse strutture di assistenza che si occupano parallelamente degli stessi casi. Tuttavia, per ragioni di efficienza, le istituzioni che assegnano persone da loro assistite a programmi dell’AD dovrebbero altresì assumersene interamente i costi, come proposto nell’ambito della presente revisione parziale. Per contro, tutte le persone che cercano un impiego - quindi anche quelle che non hanno diritto all’indennità dell’AD - potranno continuare a beneficiare dei servizi forniti dagli uffici di collocamento. Inoltre, i giovani che non hanno diritto all’indennità avranno sempre la possibilità di partecipare a un semestre di motivazione.

• Terzo, rafforzare il principio di assicurazione. Attualmente la legge esonera ad

esempio molte persone dall’obbligo di acquisire un periodo di contribuzione mediante un’attività lucrativa per aver diritto all’indennità. La riscossione dell’indennità giornaliera verrà resa più difficile per i giovani che terminano la scuola dell’obbligo o una formazione oppure per le persone che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero: essi dovranno infatti osservare un periodo di attesa più lungo (260 giorni). Con questa misura, le persone interessate cercheranno inoltre di reintegrarsi più rapidamente nel mercato del lavoro.

Decreto del Consiglio federale del 22 novembre 2006

Con decreto del 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del 10 ottobre 20063 redatto dalla commissione di esperti incaricata di preparare una revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione volta a garantire il finanziamento a lungo termine dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFE di presentare un progetto per la consultazione il cui scopo consiste essenzialmente nel trovare un giusto equilibrio tra le entrate supplementari e i risparmi.

3 Il rapporto degli esperti è disponibile su: http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/6280.pdf 4/12 Revisione LADI (422.0/2005/03340)