Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 8 pagine

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possibilità di vedere in cosa consiste una professione in modo da poter fare una scelta. Questi impieghi devono pertanto essere impostati in modo corretto e pertinente.

La definizione di lavori leggeri introdotta nel capoverso 2 corrisponde all’articolo 7 della Convenzione OIL n. 1389.. Ciò che distingue un lavoro leggero da un’attività “normale” o pericolosa sono la natura e le condizioni d’esercizio del lavoro in questione (orario, frequenze, ecc.). Un giovane che distribuisce prospetti dopo l’uscita da scuola, per un’ora una volta alla settimana, ad esempio, esercita un’attività considerata leggera; se però deve eseguirlo ogni mattina prima di recarsi a scuola, questo lavoro non può più essere considerato leggero.

Art. 9 Occupazione di giovani sotto i 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico

Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 55 dell’OLL 1. Con questa disposizione si apre una breccia nel principio del divieto del lavoro per i giovani di età inferiore a 15 anni. Ciò si rende necessario per motivi pratici ed è ammesso anche in base alla Convenzione OIL n. 138. È possibile, per varie ragioni, che la scuola dell’obbligo termini prima dei 15 anni. Sempre più spesso vi è la tendenza ad anticipare l’inizio della scuola dell’obbligo o a consentire agli allievi particolarmente dotati di saltare una classe, cosicché alla fine del nono anno scolastico gli interessati non hanno ancora 15 anni. Raramente questi giovani intraprendono una formazione professionale subito dopo la scuola dell’obbligo. Ciò nonostante, le autorità d’esecuzione cantonali devono poter rilasciare un permesso in casi eccezionali. Allo stesso modo, si devono poter integrare nel processo lavorativo, definitivamente o provvisoriamente, gli scolari che sono stati esclusi dalla scuola per motivi disciplinari o per altri motivi.

Art. 10 Durata massima della giornata lavorativa dei giovani di età inferiore a 13 anni

I giovani di età inferiore a 13 anni possono svolgere le attività di cui all’articolo 7, ma soltanto per 3 ore al giorno.

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa nonché pause per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all’obbligo scolastico

Per quanto concerne i lavori leggeri durante il tempo di scuola, la durata massima del lavoro giornaliero e settimanale è di tre ore al giorno e sei ore alla settimana.

L’attuale OLL 1 prevede la possibilità di lavorare per al massimo la metà delle vacanze scolastiche; l’occupazione dei giovani in età scolare che hanno più di 14 anni è limitata a 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana. Il presente progetto fissa invece questo limite per i giovani dai 13 anni in poi a 7 ore al giorno e 35 ore alla settimana.

Sono ugualmente disciplinati gli orari di lavoro durante i periodi di pratica di orientamento professionale. Questi impieghi devono essere di breve durata e non possono superare le due settimane (dieci giorni lavorativi).

Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno

La legge sul lavoro prevede un divieto generale del lavoro notturno per tutti i lavoratori e quindi anche per i giovani. Lo spazio di tempo per il lavoro notturno dei giovani è diverso da quello stabilito per gli adulti: secondo l’articolo 31 capoverso 2 LL, i giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22.

Sono previste deroghe unicamente per i giovani dai 16 anni in poi, i quali possono essere occupati durante la notte tra le 22.00 e le 6.00 se ciò è necessario all’apprendimento di una professione, se è una prassi usuale nella professione in questione, se è garantita un’assistenza qualificata e se il lavoro notturno non influisce negativamente sulla frequenza della scuola

9 RS 0.822.723.8