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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 8 pagine

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e domenicale, essendo stata modificata unicamente l’età di protezione e non il contenuto materiale delle prescrizioni della legge sul lavoro (art. 29 – 32 LL).

Il 17 agosto 1999 e il 28 giugno 2000, la Svizzera ha ratificato due convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): la Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego del 19732 e la Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 19993 Va ricordato inoltre che il 24 febbraio 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo4, che contiene anche una disposizione relativa al lavoro dei fanciulli. Nella sua analisi della compatibilità del diritto svizzero con la Convenzione n. 182, alla quale la Svizzera è vincolata, il Consiglio federale ha indicato che le disposizioni sui giovani contenute nell’OLL 1 devono essere modernizzate e adeguate meglio alle esigenze degli strumenti internazionali. Il presente progetto di ordinanza sarà pertanto sottoposto all’esame dell’OIL al fine di garantire che sia conforme alle esigenze menzionate.

Il presente progetto di ordinanza è stato elaborato da un comitato della Commissione federale del lavoro (CFL), con la partecipazione delle parti sociali e delle autorità cantonali preposte all’esecuzione della LL, e discusso in seduta plenaria della CFL. È emerso, in particolare, che l’opzione inizialmente prevista di imporre al datore di lavoro l’obbligo di richiedere un’autorizzazione (un permesso) per l’impiego di giovani sotto i 13 anni nell’ambito di spettacoli culturali, artistici e sportivi non era attuabile. Per tale motivo nel presente progetto si rinuncia in tal caso al sistema dei permessi.

2. Spiegazione dei singoli articoli

Art. 1 Scopo

Lo scopo dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori è di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei giovani fino ai 18 anni. I giovani hanno poca esperienza, non sono consapevoli dei pericoli e sono meno efficienti degli adulti. Essi sono appena alle soglie dell’età adulta, pertanto bisogna vegliare affinché il loro sviluppo generale non sia compromesso dal lavoro. Tale obiettivo si applica sia ai giovani che seguono una formazione professionale di base che a quelli già integrati nel mondo del lavoro o che vogliono arrotondare le loro entrate nel tempo libero.

Art. 2 Oggetto e rapporto con la legge sul lavoro

Diversamente dal Codice civile, che tutela i bambini in generale, la presente ordinanza mira a proteggere i giovani nel mondo del lavoro.

L’ordinanza disciplina le norme speciali valide esclusivamente per i giovani. In assenza di una regolamentazione specifica, le disposizioni generali della legge e delle ordinanze 1 - 4 sono applicabili anche per i giovani di età inferiore a 18 anni. I giovani che lavorano di notte, ad esempio, avranno diritto come gli adulti alla compensazione di tempo prevista all’articolo 17b della legge anche se questa non è menzionata nella presente ordinanza.

Art. 3 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende

La ratifica della citata Convenzione n. 138 dell’OIL ha comportato una revisione della legge sul lavoro. L’obiettivo principale della Convenzione è di fissare un’età minima di ammissione all’impiego e di regolamentare le condizioni di lavoro dei giovani per porre fine all’utilizzo di bambini come manodopera a basso costo. Anche se questo obiettivo in Svizzera è considerato

2 RS 0.822.723.8

3 RS 0.822.723.8

4 RS 0.107