Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 8 pagine
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dell’ordinanza sulla formazione professionale di base Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC8:
Art. 7
1 All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.
3 In deroga all’articolo 47 lettere a, b e d OLL 1 è ammesso l'impiego di persone in formazione per le seguenti attività conformemente al loro stato di formazione e a condizione che vengano istruite e sorvegliate in modo appropriato:
a. servizio e manutenzione di impianti e manipolazione di utensili che potenzialmente comportano un pericolo d'infortunio;
b. lavori comportanti un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione;
c. servizio e manutenzione di recipienti a pressione con contenuto pericoloso.
Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè
L’età minima di ammissione all’impiego è di 15 anni, fatte salve le deroghe menzionate negli articoli dell’ordinanza. Dall’articolo 29 capoverso 3 LL risulta invece che l’occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni in determinati lavori considerati per essi inammissibili deve essere esplicitamente vietata mediante ordinanza. Si tratta più specificamente di settori le cui condizioni di lavoro potrebbero intaccare l’integrità personale o nuocere allo sviluppo psichico dei giovani.
Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo
In relazione alle deroghe al divieto di lavoro per i giovani menzionate nell’articolo 7, è necessario precisare nel presente articolo che l’occupazione dei giovani sotto i 16 anni nelle sale da cinema, nelle aziende di spettacolo e nei circhi non è ammessa. Non si tratta infatti di attività di natura artistica.
Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie
Con la revisione della legge sul lavoro entrata in vigore nell’agosto del 2000, è stato introdotto anche un nuovo capoverso 2 all’articolo 30. Questa disposizione stabilisce che, mediante ordinanza, si può determinare per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni i giovani sotto i 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Le condizioni necessarie per poter svolgere tali attività sono perciò fissate in questo stesso articolo. In assenza di un obbligo di autorizzazione, i datori di lavoro responsabili dell’occupazione di giovani sotto i 15 anni e i loro genitori o altre persone incaricate della loro educazione saranno tenuti a provvedere affinché le attività assegnate ai giovani non abbiano ripercussioni negative in particolare sul loro sviluppo, sulla loro sicurezza e sulle loro prestazioni scolastiche. Questi giovani dovranno inoltre rispettare gli orari di lavoro previsti ai capoversi nel quadro degli articoli 10 e 11. Tutte le attività pericolose ai sensi dell’articolo 4 continuano ad essere vietate senza eccezioni.
Art. 8 Lavori leggeri
I giovani dai 13 anni in poi possono effettuare lavori leggeri senza bisogno di un permesso, ma anche in questo caso si devono rispettare le durate del lavoro e del riposo fissate nella presente ordinanza. Possono anche lavorare in un’azienda per scoprire se una professione corrisponde o meno alle loro aspettative. È importante che durante il periodo di pratica i giovani abbiano la
8 RS 412.101.220.21