Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/66: 05.443 Iv.pa. Sommaruga: Impiego di militi della protezione civile attribuiti al personale di riserva · 7 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Obbligo di servizio

Secondo l’articolo 59 della Costituzione federale1, i cittadini svizzeri sono obbligati a prestare servizio nell’esercito (obbligo di prestare servizio militare) o, in casi eccezionali, servizio civile (obbligo di prestare servizio civile). Gli uomini che sono inabili al servizio militare ma abili al servizio civile (servizio di protezione obbligatorio secondo l’art. 61 Cost. e l’art. 11 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC2) sono tenuti a prestare servizio nella protezione civile. Secondo la legge del 1994 sulla protezione civile3, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile iniziava nell’anno in cui l’astretto compiva i 20 anni e durava fino alla fine dell’anno in cui ne compiva 52. La LPPC del 4 ottobre 2002 ha ridotto la durata di tale obbligo all’anno in cui il milite compie i 40 anni.

1.2 Reclutamento

Attualmente, l’esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi. La procedura comprende un’informazione preliminare alle persone soggette all’obbligo di leva, una giornata informativa e il reclutamento vero e proprio, che si svolge per un massimo di tre giorni in uno dei centri di reclutamento introdotti con Esercito XXI. Le reclute non possono scegliere liberamente se essere attribuite all’esercito o alla protezione civile: la priorità è data all’esercito.

Nel 2006 l’esercito ha reclutato 37 377 persone soggette all’obbligo di leva; di queste, 24 133 (ovvero il 64,57 %) sono state giudicate abili al servizio militare e 6133 (16,41 %) abili al servizio nella protezione civile. 7111 persone (19,02 %) sono state giudicate non idonee né per l’uno né per l’altro servizio.

1.3 Fabbisogno di personale nella protezione civile

Nel Concetto direttivo della protezione della popolazione del 17 ottobre 20014 si calcolava che, per far fronte a catastrofi e altre situazioni d’emergenza, la protezione civile dovrebbe disporre di un effettivo nazionale di circa 105 000 militi. A ciò si aggiunge un contingente di circa 15 000 militi prosciolti anticipatamente dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile e in seguito attivi in organizzazioni partner (in particolare polizia, pompieri e servizi della sanità pubblica, art. 3 LPPC). Un effettivo totale, quindi, di circa 120 000 militi: due terzi in meno rispetto a Protezione civile 95.

1 RU 1999 2556

2 RU 2003 4187

3 RU 1996 1445

4 FF 2002 1596