Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/66: 05.443 Iv.pa. Sommaruga: Impiego di militi della protezione civile attribuiti al personale di riserva · 7 pagine
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Attualmente in Svizzera circa 90 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile sono incorporate nella protezione civile. Questo effettivo dovrebbe attestarsi sulle 85 000 unità a seguito del processo di regionalizzazione in corso. I motivi che inducono i Cantoni a mantenere gli effettivi della protezione civile al di sotto di quanto indicato nel Concetto direttivo della protezione della popolazione (-19 %) sono essenzialmente di natura finanziaria.
1.4 Personale di riserva
Secondo il messaggio del 17 ottobre 20015 concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile, con l’articolo 18 LPPC il Consiglio federale intendeva evitare l’istruzione e il perfezionamento di militi non necessari per l’intervento. Nel messaggio si aggiungeva che, a livello organizzativo, per mezzo del personale di riserva è possibile gestire in modo flessibile le diverse necessità di regioni e Cantoni in materia di personale.
Il Parlamento ha precisato l’articolo 18, stabilendo che i militi attribuiti al personale di riserva non devono necessariamente essere formati e non possono avvalersi del diritto di servire nella protezione civile (deliberazioni del 4 giugno 2002 del Consiglio degli Stati6). La questione riguardante l’impiego in situazioni d’emergenza di militi della riserva non è però stata chiarita, tanto che esiste in merito un certo margine d’interpretazione. L’articolo 18 LPPC permette ai Cantoni di attribuire militi al personale di riserva, senza che questi ultimi siano tenuti a seguire una formazione. Non si tratta quindi di «riservisti» che, come quelli dell’esercito, hanno seguito una formazione e assolto il loro obbligo di servizio. Attribuendoli al personale di riserva, si evita di formare inutilmente militi della protezione civile di cui non è necessario l’impiego. I militi attribuiti al personale di riserva possono rafforzare la protezione civile solo in caso di conflitto armato, ossia nel caso di un potenziamento. Solo un numero ristretto di militi istruiti viene attribuito al personale di riserva.
Il 7 ottobre 2004, la direzione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione ha adottato le spiegazioni sulle basi giuridiche federali che disciplinano l’istruzione nell’ambito della protezione della popolazione. Vi si può leggere, a proposito dell’articolo 18 LPPC, che i militi non istruiti della protezione civile attribuiti al personale di riserva che vengono «riattivati» devono seguire l’istruzione di base prevista nell’articolo 33 LPPC, che dura da due a tre settimane. Secondo l’articolo 27 LPPC non è quindi possibile chiamare per un intervento i militi non istruiti del personale di riserva. Lo scopo è di limitare al massimo gli effettivi regolamentari; contemporaneamente, viene però esclusa a priori la possibilità di impiegare militi della riserva senza formazione. Nelle sue spiegazioni, l’Ufficio federale della protezione della popolazione dà per scontato che, in caso di urgente necessità, si ricorra a militi istruiti delle organizzazioni partner. In caso di catastrofe vale quindi il principio seguente: le prime a entrare in servizio sono le organizzazioni di protezione civile dei Comuni interessati, poi le formazioni degli altri Comuni del Cantone e infine le formazioni degli altri Cantoni. Questa procedura è stata confermata in una convenzione della Conferenza dei direttori militari e della protezione civile
5 FF 2002 1535
6 Boll. Uff. 2002 S 294