Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/66: 05.443 Iv.pa. Sommaruga: Impiego di militi della protezione civile attribuiti al personale di riserva · 7 pagine

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(CDMPC), datata 13 maggio 2005. Finora nessun riservista senza formazione è stato chiamato per svolgere un intervento.

Il 1° gennaio 2006 il personale di riserva contava circa 52 000 unità. Questi militi devono versare, dal ventesimo al trentesimo anno d’età, una tassa d’esenzione dall’obbligo militare, ridotta del quattro per cento per ogni giorno prestato in un anno nella protezione civile. Su richiesta dei Cantoni, i militi della protezione civile possono essere attribuiti direttamente al personale di riserva già durante il reclutamento, dopo essere stati assegnati a una funzione. Nel 2005 si sono contati in tutta la Svizzera 1000 casi del genere.

2 Grandi linee del progetto e argomentazioni della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati

Esperienze pratiche hanno dimostrato che nell’ambito della protezione civile possono esservi situazioni in cui è auspicabile anche l’impiego di riservisti senza formazione. Infatti, nei casi gravi le organizzazioni partner sono perlopiù già impegnate sul campo e non possono mettere a disposizione i loro effettivi per dare rinforzo ad altri Comuni o Cantoni. In situazioni del genere si dovrebbe poter impiegare anche militi della protezione civile attribuiti alla riserva, senza che si debba impartire loro un’istruzione di base preliminare.

Di regola, subito dopo una catastrofe molti privati cittadini offrono spontaneamente il loro aiuto; tuttavia, dopo qualche giorno essi sono costretti a riprendere il loro lavoro ed è a quel momento che vengono a mancare le braccia necessarie per svolgere gli abituali lavori di sgombero; in questo caso potrebbero essere chiamati in servizio riservisti della protezione civile, anche quelli che non hanno ricevuto una formazione di base, i quali potrebbero rendersi utili in molti lavori. Sarà compito dei superiori fare in modo che queste persone vengano impiegate in modo adeguato. Va detto anche che in situazioni di emergenza occorre poter impartire ordini agli uomini attivi sul terreno: i militi della riserva sono tenuti ad eseguire tali ordini, mentre non è sempre il caso per i volontari. Inoltre, nel caso di impiego di riservisti, le questioni assicurative sono chiaramente definite, così come il soldo e le indennità per perdita di guadagno.

Per la Commissione ha poco senso disporre di militi della protezione civile che non possono essere impiegati in situazioni d’emergenza poiché non hanno ancora ricevuto una formazione appropriata. Essa ritiene che in questo caso l’Ufficio federale della protezione della popolazione avrebbe dovuto dar prova di maggiore flessibilità e permettere che almeno in situazione prolungata di catastrofe sia possibile impiegare, dopo i riservisti istruiti, anche quelli senza formazione.

Con la proposta di modifica dell’articolo 18 LPPC, anche i riservisti non istruiti potranno essere chiamati rapidamente in servizio e impiegati, senza essi che siano tenuti a seguire una formazione preliminare. Senza questa modifica di legge, i riservisti senza formazione potranno continuare certo a prestare il loro aiuto in occasione di una catastrofe o una situazione d’emergenza, ma solo come volontari. Prestando aiuto nell’ambito di un intervento della protezione civile sarebbero assicurati secondo la legge federale sull’assicurazione militare (LAM7), come previsto

7 RU 1993 3043