Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/66: 05.443 Iv.pa. Sommaruga: Impiego di militi della protezione civile attribuiti al personale di riserva · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

rebbe a carico della Confederazione, mentre le altre spese supplementari verrebbero assunte dai Cantoni.

Per fare in modo che i militi siano pronti ad intervenire rapidamente, è necessario approntare un sistema di chiamata che permetta di raggiungerli telefonicamente, su un cercapersone (pager) ecc. Per ragioni finanziarie, la maggior parte delle organizzazioni fa però già fatica a organizzare un contatto del genere con i militi formati; è quindi improbabile l’istituzione di un sistema analogo che permetta di mobilitare in modo rapido anche i militi senza formazione.

4.2 Attuabilità

La formulazione potestativa del testo di legge permette di aumentare le capacità d’intervento della protezione civile. Il ricorso nei casi summenzionati a militi non istruiti della riserva, fondato sull’articolo 18 LPPC, dovrà tuttavia limitarsi a situazioni eccezionali. Non bisognerà comunque cedere alla tentazione di risparmiare, sfruttando la modifica di legge proposta per attribuire al personale di riserva un numero maggiore di militi non formati; ne va della credibilità della protezione civile.

5 Basi giuridiche

5.1 Costituzionalità e legalità

La LPPC, di cui sarà modificato solo l’articolo 18 capoverso 2, si fonda sull’articolo 61 della Costituzione federale.

L’articolo 61 della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione una competenza generale in materia di protezione civile. In particolare, essa può emanare prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza (art. 61 cpv. 2 Cost.).

5.2 Forma dell’atto

Si prevede di modificare direttamente l’articolo 18 capoverso 2 LPPC.