Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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fornire assistenza psicologica o psichiatrica agli utenti della strada vittime di incidenti e al personale dei servizi di pronto intervento coinvolti in eventi di particolare gravità o in catastrofi.

6.9 Garanzia della qualità nei servizi di soccorso

(Via sicura, misura 199)

Occorre potenziare la formazione e l’aggiornamento del personale specializzato che opera nei servizi di soccorso sanitario e istituzionalizzare la garanzia della qualità per le centrali che gestiscono le chiamate d’emergenza e per i servizi di soccorso.

6.10 Limitazione delle possibilità di montare ruote di dimensioni diverse

(Via sicura, misura 205)

Bisogna limitare le possibilità di montare a posteriori ruote di dimensioni diverse. Per le ruote e i pneumatici devono essere ammesse esclusivamente le dimensioni previste dal costruttore del veicolo.

6.11 Miglioramento della visibilità di tutti i veicoli

(Via sicura, misura 209)

Con decisione del 16 gennaio 200874 il Consiglio federale ha stabilito nell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV75) che i veicoli con velocità massima di 45 km/h devono essere contrassegnati posteriormente con un cartello di demarcazione. I nuovi autocarri e i loro rimorchi devono obbligatoriamente essere contrassegnati con strisce catarifrangenti sia sui fianchi sia posteriormente.

6.12 Potenziamento dell'impegno internazionale nel campo della sicurezza dei veicoli: cura più intensa dei contatti internazionali

(Via sicura, misure 211 e 212)

L’USTRA, che fa già parte dei gruppi di lavoro dell’ONU e della CEE (ONU a Ginevra, Commissione economica per l’Europa) e di altri organismi internazionali che si occupano di sicurezza dei veicoli, è impegnata attivamente a favore di un innalzamento degli standard di sicurezza generali dei veicoli. L’USTRA ha istituito a livello nazionale un gruppo di lavoro «sicurezza dei veicoli» incaricato di disporre e attuare i lavori a livello internazionale.

6.13 Introduzione di un sistema di gestione della qualità per gli esami di condu-

cente

(Via sicura, misura 503)

In base all’articolo 25 capoverso 3 lettera b LCStr il Consiglio federale è autorizzato a introdurre un sistema di garanzia della qualità per l’esecuzione dell’esame di conducente. Per fare ciò si rifarà al sistema di garanzia della qualità implementato per le verifiche dei veicoli. Secondo l’articolo 33 capoverso 8 OETV le verifiche successive dei veicoli devono già oggi essere svolte conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.

74 AS 2008 355

75 RS 741.41