Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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impartiscono o sono disposti a impartire l’educazione stradale anche nelle scuole secondarie superiori.

6.4 Strutturazione delle norme della circolazione stradale

(Via sicura, misura 419)

Questa misura è elaborata nell’ambito del progetto VERVE (semplificazione delle norme della circolazione). In primo piano vi sono l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale70 e l'ordinanza sulla segnaletica stradale71. Per il momento non si vede ancora la necessità di legiferare a livello di legge.

6.5 Semplificazione della procedura per stabilire l'inabilità alla guida

(Via sicura, misura 512)

Questa misura era stata inserita in quanto sembrava che la scienza fosse sul punto di lanciare un apparecchio in grado di determinare l’inabilità alla guida in modo rapido, affidabile e indipendentemente dalla causa (alcol, stupefacenti, stanchezza, stress, ecc.). Queste speranze si sono nel frattempo sgretolate, ragion per cui si è deciso di non perseguirla più in maniera attiva.

6.6 Sveltimento e uniformazione delle procedure sanzionatorie

(Via sicura, misura 413)

Affinché le misure repressive in materia di circolazione stradale (pena privativa della libertà o pena pecuniaria, multa e revoca della licenza di condurre) possano produrre l’effetto desiderato, esse devono essere attuate il più rapidamente possibile dopo la contestazione dei fatti per i quali si rendono necessarie. La prassi giuridica mostra tuttavia che il lasso di tempo che trascorre tra il verificarsi di un’infrazione della circolazione stradale e l’esecuzione della misura disposta è spesso ben lontano dal soddisfare l’esigenza di accelerare i procedimenti penali. In queste condizioni è impossibile garantire un’applicazione giuridicamente equa delle disposizioni, senza poi contare che appare sproporzionato eseguire in tutta la sua portata una data misura a conclusione di un procedimento protrattosi all’infinito.

Le ragioni di questi ritardi sono molteplici. Una prima è riconducibile alle diverse competenze territoriali e per materia delle autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Chi commette una violazione delle norme della circolazione stradale è giudicato secondo il diritto penale del Cantone dove è stato commesso il fatto, mentre per i provvedimenti amministrativi è competente l’Ufficio della circolazione stradale del Cantone di domicilio. Già solo per questo fatto si devono mettere in conto ritardi procedurali. Soltanto in due Cantoni (Sciaffusa e Obvaldo) il giudizio penale e quello di procedura amministrativa sono pronunciati dalla medesima autorità, a condizione però che il Cantone dove è stato commesso il fatto e il Cantone di domicilio coincidano. Altri problemi sorgono in relazione allo svolgimento dei procedimenti da parte delle singole autorità e in particolare nel coordinamento delle procedure tra le varie autorità coinvolte. Accade quindi spesso che l'autorità incaricata di disporre il provvedimento amministrativo sia informata in ritardo

70 ONC; RS 741.11

71 OSStr; RS 741.21