Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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per un breve lasso di tempo dopo l’assunzione, altri invece per un periodo più lungo. Altri ancora permettono invece di recuperarla. Chi somministra medicamenti in grado di compromettere l’idoneità alla guida ha pertanto una notevole responsabilità, in quanto è a conoscenza dei rischi che possono correre i conducenti a causa degli effetti collaterali e combinati dei farmaci.

Medici e farmacisti sono tenuti, in virtù del contratto di cura o degli obblighi professionali, a consegnare ai pazienti e ai clienti le avvertenze più importanti su come comportarsi in caso di somministrazione di medicamenti, segnalando loro all’occorrenza che l’assunzione o la sospensione di un dato medicamento può pregiudicare la capacità di guida. Al momento mancano però delle regole su come debbano essere istruiti pazienti e clienti. Se si fa affidamento sulle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo e si rinuncia a informarli personalmente, si corre il rischio che gli interessati non leggano le informazioni essenziali o non le interpretino correttamente.

La nostra proposta prevede l’introduzione di un obbligo di informazione da parte di medici e farmacisti ad ogni consegna di medicamenti. Si vuole così garantire la trasmissione e la comprensione delle istruzioni fondamentali per una guida sicura nella circolazione stradale.

Suggeriamo inoltre di contrassegnare chiaramente con un apposito pittogramma tutte le confezioni dei farmaci suscettibili di pregiudicare la capacità di guidare. L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) può emanare le relative prescrizioni in un’apposita ordinanza.

5 Rapporto con il diritto europeo

Il progetto non modifica gli impegni della Svizzera nei confronti dell’Unione europea. Dalla direttiva sulla patente di guida66 è stata ripresa l’idea di limitare la durata di validità della licenza di condurre, dalla quinta direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli67 quella della dichiarazione degli incidenti.

6. Misure di Via-sicura senza proposte di modifiche legislative: a titolo infor-

mativo

6.1 Campagne di sensibilizzazione

(Via sicura, misura 401)

Le campagne di sensibilizzazione vengono lanciate per rafforzare nella popolazione la consapevolezza di determinati problemi e influenzare positivamente, in un senso socialmente auspicabile, modi di pensare e comportamenti di taluni gruppi target. Le campagne nel campo della circolazione stradale hanno un impatto positivo sulla sicurezza della circolazione. Ne è un esempio la campagna

65 RS 812.21

66 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18

67 Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; GU L 149 del 11.6.2005, pag. 14