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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 3 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 4

Istruzioni sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianto di misurazione della sagoma da parte della polizia

(in virtù dell’art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS1, d’intesa con l’Ufficio federale di metrologia METAS)

1. In generale

Le presenti istruzioni regolano il controllo da parte della polizia dell’altezza, della larghezza e della lunghezza di un veicolo o di una combinazione di veicoli per mezzo di un impianto di misurazione della sagoma dotato di scanner a laser.

2. Personale incaricato del controllo e della valutazione (art. 3 O-OCCS-USTRA)

I requisiti per il personale incaricato del controllo e della valutazione si fondano sull’articolo 3 dell’ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale2 (in seguito O-OCCS).

3. Sistema di misurazione (impianto di misurazione della sagoma)

3.1 Basi legali

I requisiti per un sistema di misurazione si fondano, conformemente all’articolo 4 O-OCCS, sull’ordinanza sugli strumenti di misurazione3.

Gli impianti di misurazione della sagoma sottostanno inoltre all’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misura di lunghezza4. In particolare devono essere osservati gli articoli 19-22.

3.2 Manutenzione e messa fuori servizio

L’impianto di misurazione sottostà all’obbligo di manutenzione annuale. Se l’utente constata danni o irregolarità al sistema di misurazione, deve mettere l’impianto fuori servizio, indicandolo in modo adeguato, fino a quando non sono eliminati i problemi. Soltanto le imprese produttrici o i rappresentanti autorizzati possono effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione. Interventi su parti soggette all’obbligo di calibrazione

dell’impianto di misurazione della sagoma, aggiornamenti del software con incidenza sulla funzione e adeguamenti degli impianti e degli apparecchi complementari con incidenza sulla funzione comportano sempre una ricalibrazione al termine dei lavori. Il cambio di parti soggette

all’obbligo di calibrazione richiede una nuova calibrazione iniziale. La sostituzione di parti sottoposte a calibrazione comporta una nuova prima calibrazione. Aggiornamenti di software e adeguamenti che prevedono l’installazione di apparecchi complementari con incidenza sulla funzione devono essere previamente autorizzati. I sistemi di misurazione e gli ap-

1 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

2 Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale del gg.mm.aaaa (RS 741.xxx)

3 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)

4 Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misura di lunghezza (RS 941.201)