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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 14 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 2

Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale

(in virtù dell’art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS1, art. 2 lett. b LMD2, d’accordo con l’Ufficio federale di metrologia METAS)

I. Considerazioni generali

1. Basi legali (art. 4 O-OCCS )

Oltre all’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione

(RS 941.210) si applica l’ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV; RS 941.261).

2. Documentazione dei dati e documentazione fotometrica (art. 10 O-OCCS)

I requisiti per la documentazione dei dati e la documentazione fotometrica si fondano sulla OSMV.

3. Requisiti dei sistemi di misurazione (art. 4 e 5 O-OCCS)

Ogni infrazione deve essere rilevata in modo che il valore misurato possa essere attribuito inequivocabilmente al veicolo misurato. A prescindere dalle misurazioni della velocità stazionarie bisogna fondamentalmente attenersi almeno a una delle seguenti procedure di misurazione:

3.1 Due procedure di misurazione indipendenti l’una dall’altra, i cui risultati vengono confrontati automaticamente da una logica di analisi. Un’infrazione può essere registrata solamente se il valore più alto misurato non diverge di oltre l’1% da quello più basso. I risultati delle due procedure di misurazione devono essere documentate in modo trasparente.

Il valore di velocità vincolante è costituito dal valore più basso rilevato nelle due procedure di misurazione.

3.2 Un sistema di misurazione multiplo, nel quale i valori di misurazione possono essere ricostruiti a posteriori sulla base di una serie di immagini definite nel tempo o di una ripresa a distanza fissa oppure ancora di una sequenza video.

La misurazione va quindi impiegata se lo scarto tra il valore misurato che fornisce la verifica delle immagini e quello del sistema di misurazione non è superiore a 10 km/h per velocità fino a 100 km/h rispettivamente del 10 % per velocità superiori a 100 km/h.

Il valore di velocità vincolante è quello fornito dal sistema di misurazione.

1 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

2 Legge del 24.06.1970 sulle multe disciplinari (RS 741.03)