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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine
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Allegato 1
Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione
stradale", con spiegazioni
Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS USTRA)
Ingresso
L'Ufficio federale delle strade,
visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15 capoverso 1, 16 capoverso 3, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 come anche 45
capoverso 3 dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale1,
ordina:
Spiegazioni:
L'ingresso elenca tutte le disposizioni di delega dell'OCCS concernenti temi trattati più nel dettaglio nell'O-OCCS.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le disposizioni esecutive relative ai controlli della circolazione stradale che rientrano nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale delle strade in virtù dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale.
Spiegazioni:
Cfr. le disposizioni di delega elencate nell'ingresso.
Finora i dettagli concernenti questi temi si trovavano principalmente in istruzioni. Nel rispetto della gerarchia delle norme, i contenuti a carattere normativo sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA, gli elementi restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.
Art. 2 Abbreviazioni
Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a. USTRA: Ufficio federale delle strade;
b. OCCS: ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale.
Art. 3 Personale incaricato del controllo e della valutazione
1
L'ubicazione, l'installazione, l'impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l'accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.
2
Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all'esecuzione della
misurazione in questione nonché alla valutazione dei dati così ricavati.
3
Inoltre deve essere autorizzato allo svolgimento di questi compiti dall'autorità cantonale competente.
Spiegazioni:
Finora le esigenze in materia di personale incaricato del controllo e della valutazione erano fissate nelle relative istruzioni. Dopo essere state uniformate a livello di formulazione sono state introdotte nell'O-OCCS.
Disposizioni di delega rilevanti: art. 9 cpv. 3, art. 11 cpv. 3, art. 14 cpv. 3 e art. 16 cpv. 3 OCCS.
Art. 4 Procedure e sistemi di misurazione
1
Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione nonché di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, la loro immissione sul mercato nonché i controlli seguenti sono definiti, in linea di principio, nell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione2 nonché in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.
2
Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione. Questo concerne segnatamente eventuali disposizioni relative all'approvazione, alla verificazione e alla marcatura di sistemi di misurazione.
1RS 741.013; RU 2007 2081