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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 7 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 6

Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine

(in virtù degli articoli 43 cpv. 3 OAC1 e 4 OCCS2)

1. In generale

1.1 Basi giuridiche

Il modo di procedere per i controlli di polizia stradale nella circolazione stradale è disciplinato nell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). Le competenze rispettive degli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine (in seguito "uffici doganali") si fondano

sull’articolo 4 OCCS. Secondo l’articolo 4 capoverso 5 OCCS sono riservati ulteriori accordi stipulati dai Cantoni con gli uffici doganali giusta l’articolo 97 della legge federale sulle dogane del 18 marzo 2005.

1.2. Provvedimenti in caso di infrazioni (art. 4 cpv. 4 OCCS)

Se gli uffici doganali constatano infrazioni oppure se i loro ordini non sono rispettati, essi impediscono la continuazione della corsa e chiedono al posto di polizia cantonale più vicino di intervenire. Se questa non può essere in loco entro un tempo ragionevole, redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai mezzi di prova a disposizione, al comando di polizia per avviare il procedimento penale.

Se il Cantone ha autorizzato gli uffici doganali a svolgere determinati compiti di polizia, gli uffici doganali effettuano la denuncia in base alle competenze concordate.

2. Controllo dei conducenti

2.1 Licenza di condurre, età minima

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 e 43 OAC, si procede come segue:

- all’uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,

- all’entrata in Svizzera è negata l’entrata.

In deroga all’articolo 43 capoverso 2 OAC i conducenti di ciclomotori in provenienza dall’estero sono ammessi a circolare in Svizzera se hanno raggiunto l’età di 14 anni, non vi sono ragioni di esclusione, sono titolari di una licenza di condurre per ciclomotori svizzera o straniera e guidano un ciclomotore conforme alle norme svizzere.

1 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (RS 741.51)

2 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)