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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 3 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 4
parecchi complementari non possono essere modificati. L’utente è tenuto a controllare periodicamente la regolarità dell’impianto.
Se durante una misurazione sorgono dubbi circa la precisione di misurazione l’impianto deve essere messo fuori servizio immediatamente. In questo caso risultano nulli tutti i valori misurati dall’ultimo avviamento dell’impianto. Nel caso di dubbi, devono essere consultati gli specialisti di METAS, della ditta produttrice o di un rappresentante autorizzato.
4. Esecuzione e procedura
L’impianto di misurazione della sagoma rileva l’altezza, la larghezza e la lunghezza massima dei veicoli. Esso individua le parti sporgenti e permette di escludere quelle di cui all’articolo 38 capoversi 1 e 1bisOETV5 dai risultati di misurazione.
4.1 Altezza (art. 66 ONC6 e art. 38 cpv. 1terOETV)
Durante la procedura di misurazione la parte superiore del veicolo (ad es. telone, carico) non deve essere ricoperta di neve, ghiaccio ecc. Nel caso di veicoli con sospensione pneumatica, la misurazione avviene in posizione normale (posizione di marcia). Inoltre, il veicolo è misurato così come giunge sul posto di misurazione (ad es. incl. camere d’aria gonfiate ad azionamento pneumatico per impedire la formazione di ghiaccio sui teloni del veicolo).
4.2 Largezza (art. 64, 73 cpv. 2 ONC e art. 38 cpv. 1bisOETV)
Nel caso di un carico sporgente lateralmente è misurato il punto più largo del carico. Quando il carico è eccessivamente largo soltanto in singoli punti, il personale di controllo deve individuare la causa, valutare e, se necessario, adottare le misure adeguate (ad es. carico fissato male e, di conseguenza, sporgente solo unilateralmente, telaio del telone curvo,
mancanza di un’autorizzazione speciale per carichi eccessivamente larghi in singoli punti ecc.).
4.3 Lunghezza (art. 65, 73 cpv. 3 ONC e art. 38 cpv. 1 OETV)
L’impianto di misurazione della sagoma rileva la lunghezza più esterna di un singolo veicolo o di una combinazione di veicoli; in questo contesto, va osservato quanto segue:
a. Combinazione di veicoli: se sussiste il sospetto che il veicolo trainante e/o il rimorchio siano troppo lunghi, è necessario misurarli separatamente. È possibile misurare entrambe le parti manualmente (ad es. con un metro a nastro) oppure il veicolo trainante senza rimorchio nell’impianto di misurazione della sagoma e il rimorchio manualmente.
b. Carico sporgente: la parte di carico sporgente anteriormente a contare dal centro del dispositivo di guida oppure sporgente posteriormente a contare dal centro dell’asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori (cfr. art. 73 cpv. 3 ONC) deve essere misurato manualmente. Se il carico sporgente o le parti rilevanti del veicolo se-
5 Ordinanza del 19.06.1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
6 Ordinanza del 13.11.1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)