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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 3 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 4

condo l’articolo 38 capoverso 1 OETV sono inequivocabilmente accertabili e misurabili con l’impianto di misurazione della sagoma a partire dalla fine estrema del veicolo, la misurazione della lunghezza può essere fatta con tale impianto.

c. Bisarca: sia le lunghezze dei veicoli che la sporgenza del carico devono essere misurate manualmente.

5. Correzione del valore misurato (art. 18 O-OCCS)

La correzione del valore misurato si fonda sull’articolo 18 O-OCCS.

Non si applica in caso di eventuali misurazioni manuali complementari.

Determinante per il perseguimento di un’infrazione è il rispettivo valore misurato dopo effettuazione della pertinente correzione del valore misurato. È consentita la correzione automatica del valore misurato con il software autorizzato. Il valore correttivo applicato deve essere sempre documentato in modo trasparente.

6. Verbale di misurazione

Tutti i controlli dei veicoli, effettuati da parte della polizia negli impianti di misurazione della sagoma, che portano al perseguimento di un’infrazione, devono essere documentati in un verbale di misurazione che presenta almeno le seguenti indicazioni:

- data, ora e luogo della misurazione

- indicazione dell’impianto di misurazione della sagoma, incl. numero METAS

- data dell’ultima calibrazione

- tipo e targa del veicolo o della combinazione di veicoli controllato/a

- altezza, larghezza, lunghezza massime consentite del veicolo o della combinazione di veicoli controllato/a

- valori rilevati con l’impianto di misurazione della sagoma ed eventuali misurazioni manuali complementari

- entità del valore correttivo (secondo art. 18 O-OCCS)

- nome della persona responsabile del controllo

- firma della persona responsabile del controllo.

7. Abrogazione

Le presenti istruzioni sostituiscono le istruzioni del 22 dicembre 2006 sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma da parte della polizia.

8. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2008.