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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 30 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 5

Istruzioni concernenti l’accertamento dell’inattitudine alla guida nella circolazione stradale

(in virtù degli art. 11 cpv. 3, 13 cpv. 3, 14 cpv. 3, 15 cpv. 1 e 18 OCCS e art. 2 cpv. 2bis ONC)

1. In generale

1.1 Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano la procedura di accertamento dell'inattitudine alla guida nella circolazione stradale in seguito al consumo di alcol, stupefacenti e/o medicinali.

1.2 Scopo

Le presenti istruzioni mirano a garantire una valutazione unitaria sotto il profilo giuridico di tutti gli utenti del traffico, le cui capacità fisiche o psichiche necessarie per una guida sicura di un veicolo sono pregiudicate dall'influsso di alcol, stupefacenti e/o medicinali.

1.3 Destinatari

Le presenti istruzioni si rivolgono in particolare alla polizia, alle autorità di perseguimento penale, ai tribunali, alle autorità che ordinano provvedimenti amministrativi, al personale medico interpellato, ai laboratori chimico-tossicologici e agli specialisti.

1.4 Abbreviazioni

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

USTRA: Ufficio federale delle strade

SSML: Società svizzera di medicina legale

ONC: Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

OCCS: Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

O-OCCS: Ordinanza dell’USTRA del gg.mm.aaaa concernente

l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.xxx)

2. Procedura di polizia

2.1 Controlli del tasso alcolico nell'aria espirata

2.1.1 Etilometri

I requisiti relativi agli strumenti necessari allo svolgimento di controlli del tasso alcolico nell'aria espirata sono indicati all’allegato 1.

2.1.2 Validità delle misurazioni (art. 11 cpv. 4 OCCS)

Per l'analisi dell'aria espirata e il conseguente avvio di procedure penali e amministrative sono necessarie due misurazioni valide.

Una misurazione è valida quando l'etilometro ha confermato l'esattezza della procedura.