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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 8 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 3
Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote
(in virtù dell’art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS1, d’intesa con l’Ufficio federale di metrologia METAS)
1. Sistemi di misurazione
1.1 Basi giuridiche (art. 4 O-OCCS)
I requisiti per i sistemi di misurazione si fondano, conformemente all'articolo 4 dell’ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale2 (O-OCCS USTRA, di seguito O-OCCS),
sull’ordinanza sugli strumenti di misurazione3 come anche sull’ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico4 (di seguito O-FNA).
1.2 Esigenze per l’impiego
Le pese a ponte e le bilance pesaruote possono essere utilizzate per i controlli ufficiali del peso soltanto alle seguenti condizioni:
a. solo fino al 30 aprile 20095:
se le bilance soddisfano le disposizioni concernenti l’ammissione e la prima verificazione secondo gli articoli 16 e 17 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione,
b. immediatamente e dal 1° maggio 2009 esclusivamente:
se la conformità delle bilance è stata valutata e certificata conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui
nell’articolo 8 O-FNA (il sistema di misurazione va designato conformemente all’art. 13 O-FNA).
1.3 Obbligo del controllo (art. 4 cpv. 2 O-OCCS)
Chi utilizza un sistema di misurazione è responsabile per la sua conformità ai requisiti legali e per l’esecuzione delle procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione (in merito a strumenti per pesare a funzione non automatica cfr. art. 15 come anche 17-19 O-FNA).
1.4 Verificazione successiva in caso di lesione del piombo attestante la verifi-
cazione o dei sigilli di sicurezza oppure in caso di funzionamento difettoso
In caso di lesione del piombo attestante la verificazione o dei sigilli di sicurezza oppure in caso di funzionamento difettoso lo strumento non può più essere impiegato fino all’esecuzione di una verificazione successiva (cfr. art. 24 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione).
1 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)
2 Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale del gg.mm.aaaa (RS 741.xxx)
3 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)
4 Ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213)
5 cfr. disposizione transitoria secondo art. 22 O-FNA