Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

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brevettuale pure determinati gruppi di beni di consumo, quali macchine per ufficio, apparecchi radiofonici e televisivi, elettrodomestici e articoli fotografici;

- i farmaci ad alta intensità brevettuale e determinati beni di consumo soggetti a

brevetto (computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili e orologi) offrono un certo potenziale d’arbitraggio, che tuttavia appare ridotto rispetto alla totalità delle spese al consumo;

- nei settori in cui la protezione brevettuale riveste grande importanza, le diffe-

renze di prezzo sono riconducibili a una prevalenza di fattori che fanno lievitare i prezzi, in particolare ad ostacoli tecnici al commercio, mentre l’esaurimento nazionale non è che una causa accessoria di tale fenomeno.

2 Possibili soluzioni

2.1.1 Esaurimento nazionale

2.1.1.1 Opzione di base: esaurimento nazionale senza deroghe

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale25, nel diritto in materia di brevetti vige il sistema dell’esaurimento nazionale. Tuttavia, il diritto dei cartelli pone un limite a tale sistema. Il Tribunale federale stesso ha dichiarato applicabile26 la legge sui cartelli27, il cui articolo 3 capoverso 2 è stato integrato in base a tale giurisprudenza e ora specifica che «le limitazioni all’importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge». In base a tale disposizione, il titolare del brevetto può opporsi alla rivendita transfrontaliera di beni brevettati che dall’estero giungono in Svizzera, ma – contrariamente alla tradizionale concezione giuridica – soltanto nella misura in cui la sua opposizione non limiti la concorrenza in violazione della legge sui cartelli.

Il testo proposto per sancire l’esaurimento nazionale nella legge sui brevetti è:

Art. 9a II. In particolare

1Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale, tale merce può essere utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.

2Se ha immesso sul mercato nazionale un dispositivo che consente l’impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

3Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, tale materiale può essere riprodotto nella misura necessaria all’utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a28.

Il Consiglio federale continua a prediligere tale proposta.

25 DTF 126 III 129.

26 DTF 126 III 129, consid. 9.

27 RS 251.

28 FF 2004 3723.