Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Argomenti a sfavore
- La protezione brevettuale di beni d’investimento e mezzi di produzione agricoli
non fa rincarare le prestazioni preliminari dell’agricoltura. La protezione brevettuale è una causa remotissima delle differenze di prezzo riscontrate nei beni d’investimento e i mezzi di produzione agricoli. L’agricoltura è infatti uno dei settori svizzeri con la minore densità brevettuale35. La protezione brevettuale è rilevante soprattutto per i prodotti fitosanitari e i medicinali veterinari, ma quest’ultimi non sono nemmeno contemplati dall’articolo 27b LAgr. I fertilizzanti sono raramente protetti da brevetto, e per le sementi è più importante la protezione delle varietà vegetali36. Non sono stati condotti studi separati sui beni d’investimento agricoli, ma nulla induce a pensare che i brevetti rivestano importanza in tale ambito. La quota dei mezzi di produzione e dei beni d’investimento agricoli protetti da brevetto è comunque esigua. È quindi improbabile che l’articolo 27b LAgr porti a una netta riduzione dei costi di produzione agricola, né tanto meno a una flessione dei prezzi alla produzione o al consumo.
- L’articolo 27b LAgr non avvantaggia gli agricoltori, ma il commercio interme-
dio a scapito delle imprese che investono nella ricerca e nello sviluppo.
- Spesso il materiale di riproduzione vegetale (sementi) è soggetto, oltre che alla
irrilevante protezione brevettuale, anche alla protezione delle varietà vegetali. La legge sulla protezione delle novità vegetali non disciplina esplicitamente l’esaurimento del diritto del costitutore. Il messaggio del 23 giugno 200437 concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali intende colmare tale lacuna. Il Consiglio federale propone di non specificare nella legge l’ambito di validità geografica; secondo l’interpretazione conforme al diritto internazionale, si applicherebbe dunque l’esaurimento nazionale. Il titolare di un diritto di protezione di novità vegetali può pertanto far valere i suoi diritti e opporsi all’importazione di materiale di riproduzione vegetale. Aderendo alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione riveduta del 1991, la Svizzera non potrebbe più, in virtù del diritto internazionale pubblico, passare al sistema dell’esaurimento internazionale; le deroghe all’esaurimento nazionale sono ammesse esclusivamente nell’ambito dell’appartenenza a un’organizzazione interstatale38.
2.1.1.3 Variante: deroga per mezzi di produzione agricola (esaurimento regionale)
Nel corso dei contatti preliminari con l’Unione europea in vista di un accordo bilaterale di libero scambio per prodotti agricoli e generi alimentari, il Dipartimento federale dell’economia ha tematizzato anche l’esaurimento regionale per mezzi di
35 Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 80 seg.
36 Martin Raaflaub/Marco Genoni, Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz, Schlussbericht der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL); Berna 2005, pag. 24.
37 FF 2004 3723.
38 Art. 16 cpv. 1 e 3 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione riveduta (http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/3769.pdf).