Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
trasporti terrestri»)5 assicura il prosieguo della cooperazione nel settore dei trasporti. Sottoscritto il 21 giugno 1999 e approvato dal Popolo svizzero il 21 maggio 2000, è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'accordo è un elemento irrinunciabile della politica estera della Svizzera nell'ambito dei trasporti: solo grazie ad esso la Svizzera può adempiere l'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi e attuare la politica di trasferimento svizzera.
Nel primo e secondo pacchetto ferroviario e nel libro bianco del 2001, la CE ha definito i fondamenti della propria politica dei trasporti in ambito ferroviario: l'obiettivo di modernizzare le ferrovie continua a essere prioritario e passa innanzitutto attraverso il promovimento della concorrenza e il miglioramento dell'interoperabilità.
Primo pacchetto ferroviario della CE: rafforzamento del diritto di accesso alla rete e della protezione contro le discriminazioni
Con il primo pacchetto ferroviario della CE, nel 2001 la CE ha approvato importanti complementi all'originaria direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. La direttiva 91/440/CEE è parte integrante dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti terrestri, in cui viene riconosciuta l'equivalenza delle norme giuridiche in Svizzera e nella CE nel settore in questione. Nell'Ue il primo pacchetto ferroviario della CE è entrato in vigore il 15 marzo 2003. La direttiva 2001/12/CE6 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la direttiva 2001/13/CE7 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e la direttiva 2001/14/CE8 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza prevedono in particolare quanto segue:
– estensione dell'accesso al mercato e alla rete nell'ambito del trasporto di merci;
– per evitare qualsiasi discriminazione la CE esige che i tracciati siano assegnati da un servizio che non fornisce prestazioni di trasporto ferroviario e che sia indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano legale, organizzativo e decisionale;
– l'accesso alla rete, l'ammissione delle imprese e la determinazione del prezzo dei tracciati vengono disciplinati nei dettagli.
Direttive sull'interoperabilità: attuazione graduale
Il tema dell'interoperabilità viene affrontato nella direttiva 96/48/CE9 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (di seguito: Direttiva RAV) e nella direttiva 2001/16/CE10 del
5 RS 0.740.72
6 GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1
7 GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1
8 GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1
9 GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6
10 GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.