Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

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alle imprese ferroviarie è consentito l'accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per effettuare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci, il che significa che viene reso possibile anche il cabotaggio nazionale.

– Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia)14

Il regolamento sull'agenzia contiene le disposizioni da applicare per l'istituzione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA). Dall'aprile 2006, l'ERA coordina tutti gli aspetti della sicurezza e dell'interoperabilità del sistema ferroviario europeo. Su mandato della Commissione europea, valuta la compatibilità delle norme di sicurezza nazionali con la direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (direttiva 2004/49/CE). All'Agenzia possono partecipare anche Stati terzi come la Svizzera, purché abbiano attuato i pacchetti ferroviari della CE. Stando alla Direzione generale Energia e Trasporti della Commissione europea (DG TREN), una partecipazione della Svizzera è molto auspicata. Tale partecipazione è l'unico modo efficace per difendere gli interessi svizzeri nel processo normativo ferroviario della CE.

Terzo pacchetto ferroviario della CE: rafforzare i diritti dei passeggeri, aprire il mercato del trasporto internazionale di viaggiatori, allineare le norme per i macchinisti

Il 23 ottobre 2007 la CE ha già adottato il suo terzo pacchetto ferroviario, composto da due direttive e da un regolamento che prevedono in particolare quanto segue:

– Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale15

Il regolamento si prefigge di migliorare i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. A questo scopo vengono introdotte delle prescrizioni sulla vendita di titoli di trasporto, sulle informazioni da mettere a disposizione, sulla responsabilità delle imprese ferroviarie e sull'obbligo di assicurazione nei confronti dei viaggiatori e dei loro bagagli. Vengono inoltre fissate indennità minime in caso di ritardi e soppressione di treni. Le norme relative ai diritti dei viaggiatori entrano in vigore nella CE nel dicembre 2009.

– Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria16

Il mercato per il traffico viaggiatori ferroviario internazionale sarà aperto alla concorrenza a partire dal 2010. Il cabotaggio sarà dapprima possibile unicamente nel traffico internazionale, ovvero per i servizi

14 GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1

15 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14

16 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44