Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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attestino la conformità degli elementi ferroviari alle prescrizioni europee. Questi documenti vanno riconosciuti nell'intera Comunità;
- autorizzazioni d'esercizio per sottosistemi strutturali.
Il Consiglio federale stabilirà le linee della rete ferroviaria svizzera alle quali sarà applicabile la direttiva sull'interoperabilità. Di seguito vengono presentate le regolamentazioni più importanti della direttiva sull'interoperabilità e le principali ripercussioni.
2.2.4.1 Specifiche tecniche
Anche il sistema svizzero deve soddisfare le specifiche tecniche d'interoperabilità nel traffico internazionale
La direttiva sull'interoperabilità prevede che la Commissione europea emani specifiche tecniche d'interoperabilità (STI). La ERA sostiene la Commissione nella loro elaborazione. Le STI servono ad assicurare l'adempimento dei requisiti essenziali per ogni sottosistema o parte di sottosistema (chiamati componenti di interoperabilità). I componenti di interoperabilità sono elementi di costruzione (compresi quelli immateriali, come i software) integrati o da integrare in un sottosistema e dai quali dipende l'interoperabilità del sistema ferroviario.
In linea di principio, se è utilizzato anche dal traffico internazionale, il sistema ferroviario svizzero deve adempiere i relativi requisiti tecnici. A tale scopo è previsto che il Consiglio federale stabilisca che la rete da lui definita (v. allegato 1) deve essere conforme alle specifiche tecniche europee.
Per poter disporre di un seggio in seno al comitato incaricato dell'elaborazione delle STI, la Svizzera deve recepire la direttiva sull'interoperabilità
Oggi non si dispongono ancora di STI per ogni sottosistema. La loro elaborazione costituisce un processo pluriennale, al quale è auspicabile che la Svizzera partecipi per individuare soluzioni che tengano possibilmente conto delle particolarità tecniche del sistema ferroviario svizzero. L'allineamento del diritto svizzero alla direttiva sull'interoperabilità e alle STI comporta in linea di principio la possibilità per la Svizzera di disporre di un seggio senza diritto di voto in seno al comitato dell'ERA. Istituito con l'articolo 21 della direttiva 96/48/CE, questo comitato collabora in misura determinante alla definizione delle STI.
È possibile scaglionare l'attuazione nel tempo e prendere in considerazione le particolarità svizzere
L'eventuale recepimento della direttiva sull'interoperabilità da parte della Svizzera non costringe le imprese ad effettuare grossi investimenti nell'immediato. Infatti, non occorre rendere subito tutte le tratte conformi alle STI né sostituire immediatamente gli elementi non conformi. A questo proposito le imprese di trasporto hanno un certo margine di manovra. Solo in caso di nuove costruzioni, riconversioni e rinnovamenti devono essere rispettate le STI. Inoltre, la direttiva sull'interoperabilità consente agli Stati membri di non applicare le STI ai progetti di rinnovamento o riconversione di una tratta esistente, se le STI non sono compatibili