Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

Già attuate possibili misure a livello di ordinanza

Ai fini del recepimento delle due previgenti direttive relative all'interoperabilità (direttiva RAV e direttiva sistema convenzionale), il Consiglio federale ha dapprima provveduto ad adottare, a livello di ordinanza, le misure che non richiedevano alcuna modifica di legge, introducendo il 16 giugno 2003 gli articoli 8b e 8c nell'ordinanza sulle ferrovie (posti in vigore il 1° gennaio 2004). Grazie a questo provvedimento, ora, oltre all'osservanza delle prescrizioni federali, è richiesto anche il rispetto dei cosiddetti «requisiti essenziali», che altro non sono se non le condizioni descritte negli allegati III delle due direttive sull'interoperabilità, cui il sistema ferroviario europeo deve adempiere. Tali condizioni sono formulate in maniera piuttosto generale e non contengono ancora alcuna specifica tecnica. L'articolo 8b Oferr prescrive il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio da parte dell'Ufficio federale che, nel quadro della sua procedura d'approvazione, riconosce tutti gli esami svolti nella CE dai servizi di valutazione della conformità. L'articolo 8c Oferr stabilisce che i componenti di interoperabilità possono essere immessi sul mercato se sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui alle direttive e se sono rispettate le prescrizioni del diritto federale.

La disciplina proposta è praticamente invariata rispetto alla Riforma delle ferrovie 2 (2005)

Nell'ambito del progetto di Riforma delle ferrovie 2, nel 2005 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento l'introduzione a livello di legge di una serie di disposizioni relative all'interoperabilità. Con il rigetto della Riforma delle ferrovie 2 da parte delle Camere federali è stato respinto anche il previsto recepimento delle direttive sull'interoperabilità.

Nel presente progetto, la parte dedicata all'interoperabilità viene ripresentata praticamente invariata. Un procedimento legittimo, questo, visto che la rifusione della direttiva sull'interoperabilità riprende i contenuti della direttiva RAV e della direttiva sistema convenzionale apportando solo poche modifiche. Queste modifiche concernono principalmente il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni d'esercizio, che può essere attuato dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Il presente progetto del Consiglio federale contiene le disposizioni che è necessario introdurre a livello di legge per adottare integralmente nel diritto svizzero la direttiva sull'interoperabilità.

2.2.4 Regolamentazione proposta

La direttiva relativa all'interoperabilità della CE prevede prescrizioni tecniche più uniformi e adeguamenti organizzativi

La direttiva sull'interoperabilità della CE disciplina le seguenti tre grandi tematiche:

- specifiche tecniche d'interoperabilità (STI) applicabili all'intero spazio europeo: la Commissione europea può provvedere all'unificazione delle prescrizioni tecniche nel settore ferroviario;

- attestati rilasciati da servizi di valutazione della conformità (cosiddetti «organismi notificati»): è previsto che in futuro tali servizi indipendenti