Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
Le disposizioni dell’articolo 8d vengono sostanzialmente applicate già oggi, quando un’impresa richiede un’autorizzazione di accesso alla rete per effettuare corse sull’infrastruttura di altre ferrovie (v. anche l’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria [OARF; RS 742.122]). Tali disposizioni si sono dimostrate efficaci nella prassi.
In base all’accordo sui trasporti terrestri, già oggi si applica il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di accesso alla rete tra la Svizzera e i Paesi dell’Ue.
Art. 8e (nuovo) Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza
Il certificato di sicurezza comprende l’omologazione del sistema di sicurezza e dei provvedimenti specifici per le tratte che l’impresa ferroviaria ha adottato per garantire la sicurezza dell'esercizio. Come l’autorizzazione di accesso alla rete, anche l’omologazione del sistema di sicurezza sarà valida in tutta Europa. L’omologazione delle misure specifiche per le tratte, invece, ha carattere puramente nazionale.
Art. 8f (nuovo) Revoca (dell’autorizzazione di accesso alla rete e del certificato
di sicurezza)
Se un’impresa non soddisfa più le condizioni, si procede alla revoca del certificato di sicurezza e, se del caso, anche dell’autorizzazione di accesso alla rete.
Art. 9 Concessione dell’accesso alla rete
In futuro, tutte le imprese di trasporto ferroviarie necessiteranno un’autorizzazione di accesso alla rete, anche se operano esclusivamente sulla propria rete. Gli elementi essenziali dell’articolo 9 in vigore vengono integrati nel nuovo articolo 8d.
Non sarà più l’impresa ferroviaria ad assegnare i tracciati, bensì il servizio di assegnazione dei tracciati (art. 9a cpv. 1).
La normativa della CE (art. 13 cpv. 1 direttiva 2001/14/CE) vieta il commercio di tracciati. Tale divieto viene recepito nel diritto svizzero. Il trasferimento di tracciati è tuttavia consentito se un determinato trasporto è affidato a un’altra impresa.
Art. 9a Servizio di assegnazione dei tracciati
In futuro l’accesso alla rete senza discriminazioni sarà garantito dal servizio di assegnazione dei tracciati, costituito sotto forma di istituto indipendente con propria personalità giuridica (analogamente a Posta e Politecnico federale). L’articolo in questione e quelli successivi contengono le disposizioni necessarie per autorizzare il Consiglio federale a istituire tale servizio. Il Consiglio federale è l’autorità di vigilanza e designa il consiglio di amministrazione e l’ufficio di revisione. La direzione sarà nominata dal consiglio di amministrazione al fine di garantirne la necessaria indipendenza.
Art. 9b Compiti del servizio di assegnazione dei tracciati
Nel capoverso 1 sono elencate le funzioni minime da conferire obbligatoriamente al servizio di assegnazione dei tracciati secondo le direttive della CE. Il servizio può