Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo

3.2 Legge sulle ferrovie (Lferr)

Capitolo 2: Imprese ferroviarie

Sezione 1: Gestori dell’infrastruttura

Art. 5 cpv. 4

L'introduzione di un'autorizzazione di sicurezza compatibile con il diritto comunitario è stabilita nell'articolo 5 capoverso 4, mentre i dettagli sono disciplinati negli articoli 8a e 8b. Conformemente al diritto comunitario, il Consiglio federale ottiene la facoltà di escludere le imprese attive a livello regionale da tale obbligo. Una tale deroga entrerà in linea di conto soprattutto per le ferrovie a scartamento ridotto.

Art. 8a (nuovo) Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza

L’autorizzazione di sicurezza, la cui introduzione è necessaria per attuare la direttiva CE sulla sicurezza, è rilasciata dallo Stato sul cui territorio è situata l’infrastruttura. Secondo le prescrizioni della direttiva CE, va rinnovata ogni cinque anni. L'aspetto principale è costituito dall’esame del sistema di gestione della sicurezza adottato dal gestore dell’infrastruttura.

Art. 8b (nuovo) Revoca (dell’autorizzazione di sicurezza)

Se un’impresa non soddisfa più i requisiti, l’autorizzazione di sicurezza può essere revocata. La revoca obbliga in pratica l’impresa a trasferire la concessione a un’altra impresa.

Sezione 2: Accesso alla rete

Art. 8c (nuovo) Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza

Attualmente, le imprese ferroviarie possono trasportare sulla propria infrastruttura persone e merci senza dover disporre di un’autorizzazione di accesso alla rete. Già durante il dibattito sulla Riforma delle ferrovie 1 è stato messo a verbale che i requisiti per effettuare corse sulla propria infrastruttura non potevano essere meno severi di quelli adottati per un’altra infrastruttura. In futuro saranno richiesti un’autorizzazione ad operare come impresa di trasporto ferroviaria (autorizzazione di accesso alla rete) e un certificato di sicurezza anche per effettuare corse sulla propria infrastruttura. Tale provvedimento è tra l'altro necessario per poter recepire la direttiva CE relativa alla sicurezza delle ferrovie (2004/49/CE) nel diritto svizzero.

Art. 8d (nuovo) Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla rete

Le condizioni definite per il rilascio dell’autorizzazione corrispondono ampiamente a quelle stabilite nell’articolo 9 Lferr in vigore e alle prescrizioni delle direttive 95/18/CE (nella versione della direttiva 2001/13/CE) e 2004/49/CE.