Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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• Sigillanti catramosi per le commessure dei rivestimenti. La categoria comprende si-

stemi a uno o due componenti con o senza polimerizzazione, che vengono lavorati a caldo a temperature di colata di 130°C – 180°C o a temperatura ambiente. I prodotti contengono fino al 50 per cento di pece di catrame e sono pure addizionati di creosoti. I campi di impiego principali sono le superfici che di tanto in tanto sono esposte all'azione aggressiva dei carburanti;

• Asfalto di demolizione catramoso. Si tratta del materiale di demolizione delle strade ai

sensi della direttiva dell'UFAM per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali. È il termine generico per indicare il materiale asfaltico frantumato risultante dalla fresatura a freddo, strato per strato, e dalla demolizione di una pavimentazione bituminosa.

Conformemente alla cifra 1 capoverso 1, i leganti per la produzione di rivestimenti, come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura, i prodotti per il trattamento in superficie e i sigillanti per commessure di rivestimenti sono considerati in entrambe le varianti come contenenti catrame, se a causa dei componenti catramosi hanno un tenore di EPA-PAH superiore a 100 mg/kg. Questo limite permette di distinguere con sicurezza il catrame e il bitume quali leganti di origine carboniosa ovvero petrolifera. Nella cifra 3 viene proibita l'immissione sul mercato dei prodotti catramosi menzionati (lettere a, b e c). Inoltre, viene proibito l'impiego di leganti catramosi per la produzione dei diversi rivestimenti (lett. c). In base al progetto dell'allegato 1.15, i divieti dell'immissione sul mercato e dell'impiego entreranno in vigore, per entrambe le varianti, il 1o maggio 2011.

Le nuove disposizioni previste per l'asfalto di demolizione sanciscono alla cifra 2 di entrambe le varianti un obbligo di determinazione. Chi intende riciclare asfalto di demolizione deve prima controllare che i tenori di PAH non superino i valori ammessi per il riciclaggio. Come spiegato più sopra, l'asfalto di demolizione con tenori di PAH superiori a 250 mg/kg e 50 mg/kg può essere determinato semplicemente con un test rapido. Dato che questa tecnica di misurazione si sviluppa dinamicamente, nel progetto di normativa abbiamo rinunciato a fissare un procedimento di analisi determinato. È invece previsto che le autorità federali pubblichino raccomandazioni relative alla determinazione dei tenori di PAH (cifra 2 cpv. 2 nella variante 1). Invece nella variante 2 non viene sancito un obbligo esplicito delle autorità federali di farlo.

Entrambe le varianti prevedono alla cifra 3 (lett. d) che, a partire dal 1o maggio 2009, l'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 1000 mg/kg non può più essere impiegato per l'edilizia senza alcun un periodo di transizione. Un periodo di transizione non è necessario, poiché questo criterio è stato fissato già anni fa nella direttiva sui rifiuti edili. A partire dal 1o maggio 2011, l'asfalto di demolizione contenente più di 50 mg/kg non deve più essere utilizzato per la realizzazione di strati di copertura (lett. e in entrambe le varianti). Nella variante 1 l'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore ai 250 mg/kg non può essere lavorato a caldo (lett. f). Questa norma dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2014. Invece nella variante 2 il tenore massimo di PAH per la lavorazione a caldo viene fissato non per l'asfalto di demolizione ma per l'asfalto di nuova produzione. In questo caso il tenore di PAH non deve superare i 250 mg/kg (lett. f). Dato che anche con questa norma si riprende a livello di ordinanza un criterio della direttiva sui rifiuti edili, non è necessario fissare un periodo di transizione.