Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine
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Attuazione della direttiva 2006/122/CE nell’allegato 1.16 ORRPChim
Il nuovo allegato 1.16 attua le disposizioni della direttiva CE. Nel numero 1 vengono definiti i PFOS. I PFOS comprendono sostanze con la formula bruta C8F17SO3- che portano un gruppo solfonico direttamente alla struttura carbonica perfluorurata e sono diversamente funzionalizzati (C8F17SO2X), ad esempio come acidi liberi (X=OH), sali metallici (X = O-M+), alogenuri (X ad es. G), ammidi (X = NR2) o come altri derivati compresi i polimeri.
Nel numero 2 capoverso 1, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di PFOS nonché di sostanze e preparati contenenti PFOS sono vietate se contengono oltre lo 0,005 per cento di PFOS. Il valore limite deve essere riferito agli acidi (C8F17SO3H). È notevolmente inferiore a quello standard consueto dello 0,1 per cento e tiene conto del fatto che i tenori in PFOS dispiegano nei prodotti l’effetto desiderato in maniera molto concentrata. I tenori abituali in PFOS nei prodotti per la cura dei pavimenti ammontano allo 0,01 per cento.
Il capoverso 2 vieta l’immissione sul mercato di nuovi prodotti se questi o loro componenti contengono PFOS. Conformemente al considerando 5 della direttiva 2006/122/CE, il divieto deve essere applicato soltanto ai prodotti nuovi escludendo quelli presenti sul mercato dell’usato.
Una deroga alle misure restrittive sussiste per le applicazioni di cui al numero 3 per le quali non sono attualmente disponibili sostanze alternative adeguate, ossia:
• ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici (lettera a).
È il processo con cui, in genere, si disegnano microcircuiti sui chip dei computer. Senza questa deroga non sarebbe possibile nessuna fabbricazione;
• ai rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa (lettera b).
Per la riproduzione di immagini fotografiche ad alta risoluzione, l’utilizzazione di PFOS è attualmente indispensabile per il controllo della carica elettrostatica, il controllo della frizione e dell'adesione;
• agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non
decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura (lettera c).
La deroga non si applica alla cromatura a carattere decorativo, dove un sottile strato di cromo volto in primo luogo ad evitare l’ossidazione degli strati viene applicato sopra gli strati intermedi lucidi (rame, nichel). Per contro, la deroga si applica ai sistemi di elettroplaccatura per la metallizzazione di materie plastiche, ad esempio nei rivestimenti in alluminio. I PFOS servono per l’abbattimento di nebbie e riducono in tal modo il tenore di composti di cromo (VI), notoriamente cancerogeni, per la protezione dei lavoratori sul posto di lavoro;
• fluidi liquidi per la navigazione (lett. d).
Si tratta di fluidi impiegati per azionare le superfici di comando e altri componenti degli aeromobili.
L’entrata in vigore delle nuove limitazioni in Svizzera è prevista per il 1° dicembre 2009. Le schiume antincendio immesse sul mercato entro questa data potranno essere impiegate per la protezione di impianti e per la lotta contro gli incendi da parte dei corpi pompieri in casi gravi, conformemente al numero 4, fino al 30 novembre 2013. L’utilizzazione