Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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3.7 Detersivi per tessili e prodotti di pulizia

Allegato 2.1 e 2.2: numero 3 capoverso 4, 4bis e numero 5 capoverso 1

L’allegato VII del Regolamento (CE) numero 648/2004 relativo ai detergenti, prescrive che gli agenti conservanti aggiunti devono essere elencati nell’etichetta. Le disposizioni dell’ORRPChim e del Regolamento CE sui detergenti sono identiche. Il regolamento sui detergenti è più preciso nella misura in cui stabilisce le modalità di elencazione degli agenti conservanti. In merito, gli allegati 2.1 e 2.2 ORRPChim vengono adeguati al Regolamento sui detergenti. Il numero 3 viene completato con un capoverso 4bis, secondo cui gli agenti conservanti, nella misura in cui esiste una nomenclatura comune conformemente all’articolo 7 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE e alla Decisione della Commissione del 8 maggio 1996, devono essere elencati utilizzando detta nomenclatura comune. Ciò significa che devono essere utilizzate le cosiddette denominazioni INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Le denominazioni INCI degli agenti conservanti, che vengono abitualmente utilizzate per i detergenti, sono state pubblicate dall’associazione di settore A.I.S.E28. Le nuove prescrizioni si applicano a partire del 1° maggio 2011.

Nel numero 5 si stabilisce che, su richiesta, la scheda dei dati relativi agli ingredienti deve essere messa a disposizione anche delle autorità cantonali. La scheda dei dati relativi agli ingredienti permette di risalire alla ricetta.

3.8 Biocidi

Allegato 2.4 numero 7 capoversi 1 e 2

Conformemente all’attuale disposizione transitoria al numero 7 capoverso 1 le traversine ferroviarie acquistate prima dell’1° gennaio 2002 sono esentate dal divieto d’utilizzazione secondo il numero 1.2 capoverso 2. Ciò significa, tra l’altro, che le traversine ferroviarie trattate con oli di catrame di vecchia qualità (superamento dei valori limite secondo il numero 1.3 capoverso 1 lettera a), acquistati allora per le scorte e finora mai utilizzate, possono essere ancora impiegate senza limitazioni all’interno degli insediamenti. La modifica stabilisce un termine fino alla fine del 2011, entro il quale le traversine ferroviarie, acquistate prima del 1° gennaio 2002, possono ancora essere utilizzate.

Conformemente all’attuale disposizione transitoria al numero 7 capoverso 2 le traversine ferroviarie trattate con oli di catrame di vecchia qualità, acquistate prima del 1° luglio 2005 e finora mai utilizzate, possono essere ancora impiegate fuori dagli insediamenti. Con la modifica dette traversine ferroviarie possono ancora essere impiegate fino alla fine del 2011.

La regolamentazione attuale ha sempre comportato situazioni difficili nella prassi. Ad esempio, se in una zona agricola un prato viene recintato con vecchie traversine ferroviarie, i cittadini sensibilizzati chiedono spesso ai responsabili esecutivi di verificare se il recinto è conforme alla legge. I responsabili hanno il difficile compito di chiarire se le traversine ferroviarie in questione sono state acquistate prima delle date summenzionate e di accertare che la recinzione sia legittima. Se sono state acquistate dopo le date di riferimento, si tratta molto probabilmente di vecchie traversine ferroviarie trattate con oli di catrame di vecchia qualità. La recinzione sarebbe pertanto illegale. Con la modifica

28 A.I.S.E.- Linee direttive per l’attuazione del regolamento relativo ai detergenti (http://www.aise-net.org/).