Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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• regolamento (CE) numero 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30/4/2004, p. 7);

• direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,

relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26/9/2006, p. 1);

• 2006/690/CE: decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per

adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo (GU L 283 del 14/10/2006, p. 47);

• 2006/691/CE: decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per

adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio (GU L 283 del 14/10/2006, p. 48);

• 2006/692/CE: decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per

adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente (GU L 283 del 14/10/2006, p. 50);

• 2008/385/CE: decisione della Commissione, del 24 gennaio 2008, che modifica, per

adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio (GU L 136 del 24/5/2008, p. 9);

• 2008/689/CE: decisione della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica

dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 225 del 23/8/2008, p. 10);

• regolamento (CE) numero 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che

stabilisce, conformemente al regolamento (CE) numero 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 332 del 18/12/2007, p. 25).

L’adeguamento in corso al livello più recente della tecnica della direttiva sui rifiuti edili dell’UFAM, che tra l’altro contiene prescrizioni per l’utilizzazione conforme ai requisiti ecologici del materiale stradale contenente catrame, offre inoltre l’occasione per proporre l’inserimento nell’ORRPChim di misure integrative complementari a monte, vale a dire da adottare per la prima immissione sul mercato e la prima utilizzazione di prodotti da costruzione contenenti catrame. Oltre a questi ultimi, anche l’utilizzazione di pitture e lacche contenenti catrame e piattelli per il tiro dovrebbe essere sottoposta a limitazioni. L’analisi dei rischi comportati dal catrame, in passato spesso utilizzato per la costruzione di strade, ha inoltre mostrato che l’ORRPChim costituisce la sede più adatta per regolare ai fini della protezione della salute dei lavoratori la lavorazione a caldo di materiale catramoso proveniente dalla demolizione delle strade, il quale viene impiegato quale sostituto della ghiaia allo scopo di contenere il consumo di risorse..

Le limitazioni previste per l’immissione sul mercato di prodotti contenenti catrame introducono una divergenza rispetto al diritto CE. Ciò nonostante il Consiglio federale ha adottato recentemente una decisione nell’ambito della revisione parziale della legge fe-