Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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3.3 Sostanze stabili nell’aria

Allegato 1.5 numero 5

Con il regolamento (CE) numero 1494/2007 del 17/12/2007 vengono introdotti nella CE nuovi requisiti di etichettatura per prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il dispositivo normativo dell’ORRPChim prevede la ripresa in questa ordinanza delle disposizioni dell’ordinanza CE relative all’etichettatura delle sostanze, prodotti e apparecchiature che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza CE. Le disposizioni nazionali esistenti concernenti l’etichettatura di altre sostanze, prodotti e apparecchiature vengono mantenute. Interessati dalle nuove prescrizioni sono, oltre all’allegato 1.5, gli allegati citati qui di seguito. I commenti alle nuove disposizioni sono raggruppati, per tutti gli allegati, nel capitolo 3.12.

Alle- Titolo Luogo di regolamentazione

gato

2.3 Solventi numero 4 capoverso 3

2.9 Materie plastiche numero 4 capoversi 2 e 3

2.10 Prodotti refrigeranti numero 2.3 capoversi 1-5

2.11 Prodotti estinguenti numero 8

2.12 Confezioni spray numero 4 capoversi 3 e 4

3.4 Mercurio

Allegato 1.7 numero 3.1, numero 4 capoversi 1 e 2

Le modifiche dell’allegato 1.7 sul mercurio proposte non rivestono alcuna utilità pratica. Andrebbero piuttosto migliorate la leggibilità e la comprensibilità del testo con una riformulazione del numero 3.1. Da un lato, si definisce esplicitamente che i termometri per la misurazione della temperatura corporea che contengono mercurio non possono essere immessi sul mercato anche se destinati a un impiego professionale; dall’altro, vengono modificate le interfacce con le limitazioni del tenore di altri metalli in componenti per autoveicoli e negli stessi veicoli nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche dell’allegato 2.16 numeri 5 e 6. Le interfacce sono state modificate in seguito alle molte richieste da parte di interessati per quanto concerne l’allegato 1.7 in relazione, soprattutto, alla direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le modifiche faciliteranno la leggibilità e sottolineeranno con maggior chiarezza la compatibilità delle disposizioni dell’ORRPChim con quella delle direttive 2002/95/CE (RoHS) e 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Modifica di interfacce

La direttive 2000/53/CE (ELV) e 2002/95/CE (RoHS) restringono l’immissione sul mercato di mercurio, cadmio, piombo e cromo (VI) contenuti in veicoli (autovetture e veicoli commerciali leggeri) e nei loro componenti, nonché in apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti di ricambio. Nel 2005, le disposizioni di queste direttive CE relative al cadmio, piombo e cromo (VI) sono state riprese sostanzialmente immutate nell’allegato 2.16 numeri 5 e 6 ORRPChim. Le limitazioni e le deroghe concernenti il mercurio vennero allora integrate nell’allegato 1.7. La proposta di modifica dell’allegato 1.7 prevede ora che le limitazioni per il mercurio nelle apparecchiature summenzionate