Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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derale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) relativa all’ammissibilità, nella legislazione svizzera sui prodotti, di 128 divergenze (in origine), dal diritto vigente nella CE. I motivi tecnici per l’eliminazione graduale (phase-out) dei prodotti contenenti catrame e le conseguenti ripercussioni economiche sono trattati in dettaglio nei capitoli 3.5, 4.1 e 5.

Nella seconda revisione dell’ordinanza viene inoltre posta in discussione, quale conseguenza di una proposta avanzata in occasione della prima modifica dell’ORRPChim, una modifica del divieto di utilizzazione del cloroformio. Si procede anche a lievi adeguamenti delle disposizioni relative a detersivi e prodotti di pulizia e al legno contenente catrame. Per quanto riguarda il mercurio, gli oggetti cadmiati e gli accumulatori NiCd per veicoli elettrici vengono infine modificate le interfacce con le direttive 2000/53/CE (ELV) e 2002/95/CE (RoHS).

2 Panoramica delle modifiche

Le modifiche dell’ORRPChim proposte si riassumono come segue:

Modifiche determinate dalla CE:

• l’immissione sul mercato di termometri per la misurazione della temperatura corporea

contenenti mercurio è vietata anche per scopi professionali;

• le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di utilizzazione dei perfluorottano

sulfonati. Per le schiume antincendio, immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto, si applicano speciali periodi di transizione;

• la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di medicamenti contenenti

lindano sono vietate;

• l’immissione sul mercato di batterie portatili NiCd è vietato. Deroghe al divieto sono

previste per i sistemi di allarme e di emergenza, gli apparecchi elettrici portatili per lavori di costruzione e di giardinaggio e gli apparecchi medici. Gli obblighi di notifica e la scelta relativa alla riscossione di un deposito per piccoli accumulatori NiCd sono superflui e vengono pertanto soppressi. Il divieto vigente per accumulatori NiCd per veicoli elettrici (autovetture e piccoli veicoli commerciali), previsto nell’allegato sulle pile, viene accorpato alle altre prescrizioni sui veicoli nell’allegato 2.16;

• la distinzione, come già si usa nell’UE, verrà fatta da ora in poi fra pile e accumulatori

portatili da un lato, e pile e accumulatori industriali e per autoveicoli dall’altro;

• le prescrizioni per l’etichettatura delle pile vengono precisate e ampliate, coinvol-

gendo ora anche i fabbricanti e gli importatori di apparecchi e veicoli che contengono pile;

• con rinvio al diritto CE, vengono introdotte nuove restrizioni per materiali e compo-

nenti di veicoli. Saranno d’ora in poi vietati, con la concessione di un periodo di transizione, anche le saldature contenenti piombo e le lampade contenenti mercurio;

• l’aggiornamento, con rinvio al diritto CE, dell’elenco dei materiali e componenti delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono contenere metalli pesanti. Si tratta segnatamente di leghe di cadmio in determinate saldature, composti del piombo e del cadmio negli inchiostri per stampa per l’applicazione di smalti nonché diverse applicazioni del piombo e dei suoi composti;

• i divieti di mercurio e di oggetti cadmiati in apparecchiature elettriche ed elettroniche

non vengono più regolamentati negli allegati specifici concernenti le sostanze, ma