Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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raggruppati con le limitazioni concernenti gli altri metalli pesanti contenuti in apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò permette di riconoscere chiaramente che le disposizioni in questo settore sono compatibili con le norme CE;

• nel caso di etichettatura particolare di detersivi e prodotti di pulizia, l’etichetta deve

elencare, se possibile, anche i conservanti aggiunti con la loro denominazione INCI. Inoltre, viene stabilito esplicitamente che la scheda dei dati relativi agli ingredienti deve essere presentata su richiesta anche alle autorità esecutive cantonali competenti;

• l’adozione di requisiti per l’etichettatura della UE per prodotti e apparecchiature conte-

nenti determinati gas fluorurati ad effetto serra (sostanze stabili nell’aria).

Altre modifiche:

• l’impiego di piccole quantità di cloroformio in sistemi aperti può essere autorizzato su

richiesta motivata;

• il rinvio di quattro anni fino al 1° gennaio 2013 dell’entrata in vigore dell’obbligo di

autorizzazione per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi. Affinché l’adeguamento possa entrare in vigore il 1° gennaio 2009, è previsto che la relativa decisione venga presa dal Consiglio federale nell’ambito del processo di modifica dell’ordinanza sui prodotti chimici attualmente in corso;

• l’introduzione di una scadenza entro la quale può ancora essere utilizzato il legno

trattato con oli di catrame (traversine ferroviarie) acquistato prima dell’entrata in vigore del divieto di fornitura e d’impiego;

• il divieto dell’immissione sul mercato di piattelli (piattelli da tiro) contenenti catrame

che servono da bersaglio aereo;

• il divieto dell’immissione sul mercato di pitture e lacche al termine di un periodo di

transizione di due anni;

• il divieto della prima immissione sul mercato di materiali da costruzione contenenti

catrame. L’asfalto di demolizione stradale contenente catrame non può essere impiegato per la fabbricazione di rivestimenti;

• la lavorazione a caldo di asfalto di demolizione stradale deve essere limitata a partire

dal 1° maggio 2014 in base al suo tenore di catrame; per stabilire il tenore autorizzato vengono proposte due varianti;

• gli obblighi di riscuotere una tassa di smaltimento anticipata (TSA) e di ripresa gra-

tuita delle pile usate vengono estesi in linea di massima a tutte le pile e accumulatori senza limite di peso;

• l’applicazione della TSA, oltre che ai fabbricanti e agli importatori di pile sfuse, anche

ai fabbricanti a agli importatori di veicoli e apparecchi che contengono pile.