Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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Con l’unificazione delle disposizioni concernenti l’etichettatura, l’allegato 1.5 numero 5 è stato redatto come parte generale dei requisiti di etichettatura conformi alla CE. I rimanenti allegati vi fanno riferimento o contengono disposizioni specifiche supplementari.

Con l’entrata in vigore il 1° dicembre 2009 di queste disposizioni relative all’etichettatura, deve essere concesso un periodo di tempo sufficiente per l’adeguamento, in Svizzera, dell’etichettatura degli oggetti, delle apparecchiature e degli impianti interessati.

3.13 Modifica del diritto previgente: ordinanza PIC

Secondo la Convenzione PIC, le esportazioni di sostanze, la cui utilizzazione in Svizzera è rigorosamente limitata o vietata per motivi sanitari e di protezione dell’ambiente, devono essere notificate al Paese destinatario. Autorizzazioni ritirate equivalgono a divieti. L’ordinanza PIC elenca nell’appendice 1 le sostanze soggette a questo obbligo. Con la presente modifica dell’ORRPChim, l’impiego di PFOS viene rigorosamente limitato. Pertanto devono essere integrati nell’appendice 1. Inoltre, nei mesi scorsi, le autorizzazioni all’impiego di diversi pesticidi nel quadro della procedura di autorizzazione di prodotti fitosanitari e/o di biocidi sono state ritirate o stanno per essere ritirate, conformemente alle decisioni prese dall’UE. I pesticidi in questione sono: acefato, ametrina, atrazina, bensultap, endosulfan, Fintin acetato, flurenol, furatiocarb, metidation, metilparation, monolinuron, permetrina, fosalone, simazin, vamidotion, zineb e composti trioorganostannici. Essi devono a loro volta essere integrati nell’appendice 1 dell’ordinanza PIC.

Nel caso delle sostanze cadmio e arsenico già contenute nell’appendice 1 dell’ordinanza PIC, occorre stabilire ai sensi di una precisazione, che l’obbligo di notifica concerne non solo le sostanze in quanto tali, ma anche i loro composti.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per l’economia

Le nuove limitazioni e i nuovi divieti sono per lo più di natura prettamente tecnica e finalizzati a settori speciali. Di conseguenza, sono diverse anche le ripercussioni da un settore all’altro.

Il divieto di utilizzare lindano nella medicina umana e in quella veterinaria interessa ancora due fabbricanti di medicamenti veterinari. I loro costi supplementari per lo sviluppo e la riformulazione di prodotti privi di lindano corrispondono a quelli sostenuti precedentemente dai concorrenti dello spazio economico europeo nell’ambito della sostituzione del lindano.

Le ripercussioni finanziarie dei divieti d’immissione sul mercato di prodotti contenenti catrame proposti sono tollerabili per l’industria, in quanto la quantità di catrame utilizzata nei prodotti edili, nelle pitture, nelle lacche e nei piattelli per il tiro sportivo è diminuita. Oltre ai prodotti contenenti oli di catrame per la protezione del legno, che sono sottoposti a una procedura di omologazione e che non sono oggetto di normativa delle disposizioni dell’allegato 1.15, il registro dei prodotti enumera ancora 50 prodotti notificati contenenti catrame (la ricerca è stata improntata a 27 sostanze con numero CAS e elementi di testo come “catrame” e “pece”).

Dei 50 prodotti, il 45 per cento riguarda pitture e lacche anticorrosive, circa il 30 per cento prodotti da costruzione, il 20 per cento circa prodotti semifiniti per la formulazione