Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 11 pagine

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1 Situazione iniziale

La seconda modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (OR-RPChim) prende spunto dall’evoluzione nell’UE. Le disposizioni europee corrispondenti alle prescrizioni dell’ORRPChim sono disciplinate in una decina di atti di base (direttive e regolamenti), che dall’ultima modifica dell’ORRPChim hanno subito numerosi adeguamenti e non trovano corrispondenza nell’ORRPChim in vigore.

In Svizzera e nell’UE, determinati metalli pesanti sono in linea di principio vietati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/95/CE). Per certe componenti sussiste tuttavia una deroga al divieto non essendo ancora stata sviluppata un’alternativa priva di metalli pesanti. È emerso che sono necessarie alcune deroghe supplementari. Le modifiche dell’ORRPChim comporteranno pertanto delle agevolazioni per i fabbricanti di apparecchiature. Al tempo stesso, la modifica dell’ordinanza contribuisce ad aumentare il livello di protezione. Con l’adeguamento della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli, l’adozione della nuova versione della direttiva 2006/66/CE relativa alle pile e l’introduzione di due modifiche della direttiva sulle restrizioni 76/769/CEE (direttive 2006/122/CE e 2007/51/CE) l’UE ha infatti adottato nuovi divieti di cui è previsto il recepimento nell’ambito della revisione dell’ORRPChim: nei veicoli dovranno essere eliminati il piombo nelle saldature e il mercurio nelle lampade, nel rispetto di determinati periodi di transizione, e l’immissione sul mercato di pile al nichel-cadmio per apparecchi dovrà essere limitata a pochi campi d’applicazione. Conformemente alla direttiva 2007/51/CE l’immissione sul mercato di termometri per la febbre contenenti mercurio sarà vietata anche per scopi professionali, mentre la direttiva 2006/122/CE prevede ampie restrizioni per i perfluoroottano sulfonati (PFOS). Nell’UE sono inoltre scaduti i periodi di transizione previsti dal regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti per l’uso del lindano quale farmaco e nel regolamento (CE) n. 1494/2007 sono state stabilite prescrizioni sull’etichettatura degli oggetti e degli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra. Anche in questi due casi si prevede l’adeguamento dell’ORRPChim al diritto CE.

L’8 maggio 2009, la quarta conferenza delle Parti (COP4) della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) ha deciso di includere nella Convenzione nove sostanze nuove. Per quattro di loro, le decisioni della COP4 POP vanno oltre le disposizioni dell’ORRPChim: per il pentaclorobenzene l’ORRPChim non prevede alcuna regolamentazione, per i ritardanti di fiamma bromurati pentabromodifeniletere e octabromodifeniletere mancano i divieti di produzione previsti dal diritto internazionale e per i PFOS già menzionati sopra sono necessari altri divieti di produzione e obblighi di notifica per i campi d’applicazione ammessi a titolo di deroga, oltre alle restrizioni della direttiva 2006/122/CE. S’impone quindi una modifica.

Sono inoltre proposti adeguamenti delle disposizioni concernenti lo smaltimento delle pile, concernenti i detersivi e i prodotti di pulizia come pure il legno contenente olio di catrame. Quanto alle disposizioni concernenti il mercurio, gli oggetti cadmiati e gli accumulatori al nichel-cadmio destinati ai veicoli elettrici è previsto l’adeguamento delle interfacce con le direttive 2000/53/CE e 2002/95/CE. Si prevede inoltre di attribuire agli Uffici federali coinvolti la competenza di rilasciare, su richiesta motivata, deroghe all’attuale severa restrizione dell’uso di cloroformio per piccole quantità. Questa regolamentazione mira a evitare ai piccoli stabilimenti oneri finanziari sproporzionati.

L’ORRPChim è infine apparsa come l’atto adatto per limitare la lavorazione a caldo del materiale da demolizione stradale contenente catrame (asfalto di demolizione) in modo da proteggere i lavoratori. L’asfalto di demolizione può contenere catrame, poiché in passato i leganti catramosi venivano spesso utilizzati nei rivestimenti stradali. Quale misura alla fonte per proteggere l’uomo e l’ambiente è previsto anche un divieto d’immissione sul mercato materiali da costruzione stradale, pitture e piattelli contenenti catrame.