Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 11 pagine
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relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/95/CE). L’Associazione dei chimici cantonali (ACCS), l’Associazione dei servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse) nonché un Cantone e Greenpeace salutano invece la soppressione delle disposizioni transitorie. Greenpeace chiede che siano vietate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche anche altre sostanze nocive problematiche, come l’estere dell’acido ftalico o il berillio. Sono inoltre necessari valori limite per le dibenzodiossine polibromurate e i dibenzofurani, che possono formarsi durante in processi di smaltimento di materie sintetiche contenenti sostanze ignifughe.
I previsti divieti di fabbricazione del pentaclorobenzene e dei perfluoroottano sulfonati (PFOS) non sono contestati. Approvano i nuovi obblighi di notifica per i PFOS la Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP), la SGCI e CARBURA – l’organizzazione di cooperazione degli importatori di carburanti e di combustibili liquidi con lo scopo di costituire scorte obbligatorie. Benché comportino un maggior onere amministrativo, le notifiche sono necessarie in vista degli obblighi di notifica nell’ambito della Convenzione di Stoccolma. L’ACCS, chemsuisse e un Cantone suggeriscono di imporre l’obbligo non agli utenti, bensì ai responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti contenenti PFOS.
Adeguamenti al diritto CE
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle decisioni della COP4 POP, in relazione ai perfluoroottano sulfonati (PFOS) il progetto teneva già conto del risultato dell’indagine conoscitiva del 10 dicembre 2008, da cui era emerso che oltre alle disposizioni derogatorie già previste era necessaria anche una deroga per l’impiego in dispositivi medici. Benché la ricerca stia già lavorando allo sviluppo di alternative ai PFOS, ci vorranno ancora alcuni anni prima di disporre di una soluzione matura per il mercato. Erano inoltre stati chiesti periodi di transizione più lunghi per l’impiego di concentrati di schiume antincendio pronti per l’uso nelle installazioni per la protezione di impianti, motivando tale richiesta con il fatto che la sostituzione prematura dei concentrati di schiume antincendio genera costi ingenti e molti concentrati non saranno comunque utilizzati a causa della durata di conservazione limitata. Nel progetto sottoposto a indagine conoscitiva sulle decisioni della COP4 POP si è tenuto conto di queste proposte.
La Federazione tessile svizzera (TVS) e la SGCI salutano la nuova deroga prevista per i dispositivi medici. L’estensione del periodo di transizione per le installazioni per la protezione di impianti è accolta favorevolmente dalla SGCI e da Carbura. Quest’ultima chiede di prorogare il termine di altri due anni fino al 2020. La Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) approva i termini transitori per l’impiego di schiume contenenti PFOS da parte dei corpi di pompieri per la lotta antincendio in casi gravi. È accettabile anche il periodo di transizione breve per l’entrata in vigore del divieto di utilizzare schiume contenenti PFOS per scopi di esercitazione. La CCA, l’ACCS, chemsuisse e un Cantone chiedono di rinunciare alle disposizioni transitorie relative al divieto di immissione sul mercato PFOS, ricordando che nell’UE le disposizioni sui PFOS sono applicate già dal giugno 2008. Greenpeace chiede di fissare i termini transitori per le schiume antincendio alla fine del 2011, come nell’UE.
11 Cantoni e chemsuisse avevano già proposto nell’ambito dell’indagine conoscitiva nel dicembre 2008 di introdurre nell’allegato sui prodotti estinguenti un riferimento all’esistenza e alla validità delle disposizioni dell’allegato sui PFOS per motivi di sicurezza giuridica.
L’abrogazione della deroga per la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di farmaci contenenti lindano è salutata dai Cantoni che si esprimono in proposito, da chemsuisse e dalla Società svizzera dei farmacisti (pharmaSuisse). Suscita consensi anche il chiarimento del divieto d’immissione sul mercato termometri per la febbre contenenti mercurio. PharmaSuisse rileva che nelle farmacie sono ancora necessari termometri a mercurio calibrati e che il loro acquisto deve restare possibile. Parte dal presupposto che ciò rientri nella deroga per gli apparecchi per laboratori.