Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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modo capillare a tutte le imprese e sono rilevanti solo in determinati settori del mercato e dell'economia. Sanzioni amministrative possono essere comminate alle imprese soggette a sorveglianza statale: l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari può, per esempio, revocare l'autorizzazione d'esercizio a un istituto bancario che non soddisfa più i presupposti per l'autorizzazione o che viola in modo grave i propri obblighi legali77.
Inoltre, le unioni di persone e gli istituti con uno scopo illecito o immorale non possono ottenere la personalità giuridica e devono di conseguenza essere sciolti con attribuzione del patrimonio agli enti pubblici78. Infine, sono a disposizione misure e strumenti di diritto civile per chiamare a rispondere dei danni cagionati le imprese a vantaggio delle quali un dipendente con funzioni dirigenziali ha commesso un reato o sia venuto meno ai suoi obblighi di sorveglianza permettendo a un altro dipendente di compiere il reato in questione.
Nel complesso si può quindi affermare che il diritto svizzero è risponde ai presupposti dell'articolo 12 della Convenzione. La normativa vigente in materia di responsabilità penale sussidiaria supera in parte quanto richiesto dalla Convenzione e garantisce che crimini e delitti compiuti nel quadro dello scopo di un'impresa siano puniti anche quando l'atto non può essere ascritto ad alcuna persona fisica. Per di più la responsabilità sussidiaria dell'impresa assume maggiore importanza proprio nel caso dei reati in discussione, poiché è altamente probabile che le persone fisiche che compiono reati in rete non possano essere individuate. Non è quindi necessario inserire i reati previsti dalla Convenzione nell’elenco di reati determinanti una responsabilità primaria delle imprese nel diritto svizzero o ampliare genericamente tale elenco79.
2.2.12 Articolo 13 – Sanzioni e misure
Il capoverso 1 dell'articolo 13 obbliga le Parti ad assicurarsi che i reati fissati nella Convenzione siano puniti con sanzioni adeguate, tra cui anche la pena detentiva. Il diritto svizzero in vigore soddisfa tale requisito, dal momento che per tutti questi reati è prevista la pena privativa della libertà.
In base al capoverso 2, anche le persone giuridiche di cui all'articolo 12 devono essere soggette a sanzioni o misure proporzionate, di natura penale o non penale, che comprendano in ogni caso sanzioni pecuniarie. Il diritto svizzero adempie anche questa condizione, prevedendo, oltre alla responsabilità penale sussidiaria delle imprese80, punita con multe fino a cinque milioni di franchi, anche sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, inflitte alle imprese colpevoli con sentenze o decisioni civili o amministrative.
2.2.13 Articolo 14 – Ambito di applicazione delle disposizioni procedurali
Il capoverso 2 lettera b di questo articolo enuncia il principio secondo cui le successive disposizioni procedurali vanno applicate non solo al perseguimento dei reati previsti dalla Convenzione, ma in generale a tutti i reati commessi attraverso un
77 Art. 23quinquies della legge sulle banche dell'8 novembre 1934; RS 952.0.
78 Art. 52 e art. 57 cpv. 2 CC.
79 A differenza delle convenzioni penali internazionali contro la corruzione, dove il collegamento tra i reati delle convenzioni e l'attività economica delle imprese è notevolmente maggiore.
80 Cfr. sopra, art. 12.