Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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tà di dichiarare58 l'intenzione di applicare il limite di età di 16 anni anche in riferimento all'articolo 9 capoverso 3. La Svizzera dovrebbe ricorrere a tale dichiarazione, dato che il diritto interno prevede normalmente un limite d'età di 16 anni (fatte salve alcune eccezioni).
A livello internazionale aumentano le richieste di introdurre un limite d'età perentorio di 18 anni. La necessità e l'opportunità di modificare il limite d'età per la punibilità degli atti sessuali con minori e delle corrispondenti raffigurazioni vanno verificate più in dettaglio nel contesto di un'eventuale attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 15 ottobre 2007.
2.2.9 Articolo 10 – Reati contro la proprietà intellettuale e diritti collegati
La terminologia utilizzata nella versione francese di questa disposizione della Convenzione si discosta da quella comunemente utilizzata in Svizzera59. La Svizzera ha ratificato tutte le convenzioni indicate nell'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità elencate qui di seguito:
- Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 197160;
- Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 196161;
- Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti sulla proprietà intellettuale62;
- Trattato OMPI sulla proprietà intellettuale del 20 dicembre 199663;
- Trattato OMPI sull'interpretazione e l'esecuzione e i fonogrammi del 20 dicembre 199664.
Con la revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA)65, entrata in vigore il 1° luglio 2008, la legislazione svizzera è stata adeguata ai due trattati OMPI (WCT e WPPT), ratificati ed entrati in vigore in Svizzera contemporaneamente a tale revisione.
Come precisato nel rapporto esplicativo del Consiglio d'Europa, con l'aggiunta dell'espressione «tenendo fede agli obblighi che ha assunto» in tutti e due i capoversi dell'articolo 10, si chiarisce che le Parti della presente Convenzione non sono obbligate ad applicare gli accordi elencati a cui non aderiscono66. Il testo della Convenzione è quindi formulato in modo che le Parti non siano soggette a obblighi derivanti da trattati internazionali che non hanno ratificato. La Svizzera ha aderito alla Con-
58Art. 40 della Convenzione.
59Nella versione francese dell'art. 10 viene utilizzata una terminologia leggermente diversa.
Il termine «copyright» è tradotto con «propriété intellectuelle» (ted. geistiges Eigentum), anziché con «droit d’auteur» (ted. Urheberrecht). Inoltre, non sempre sono stati ripresi i titoli ufficiali francesi delle convenzioni internazionali citate (cfr. Accordo TRIPS e Trattato WCT). A livello internazionale, in francese viene utilizzato il termine «droits connexes», mentre in Svizzera questi diritti sono definiti come «droits voisins» (ted. verwandte Schutzrechte).
60 RS 0.231.15.
61 Convenzione di Roma; RS 0.231.171.
62 Accordo TRIPS, Allegato 1C all'accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS 0.632.20.
63 WCT; RS 0.231.151.
64 WPPT; RS 0.231.171.1.
65 RS 231.1.
66 N. 110 in fine del rapporto esplicativo (nota 1).